Vorrei sapere se vi è distinzione per quanto concerne la cassa integrazione in deroga tra contratto a chiamata con obbligo di risposta e contratto a chiamata senza obbligo. Entrambe le tipologie rientrano tra quelle previste nel CIG, settore ristorazione, o solo quella con obbligo di risposta?
Entrambe le tipologie di lavoro intermittente rientrano nel diritto alla cassa integrazione. Lo specifica la circolare INPS 47 /2020, ovvero il documento di prassi che fornisce le istruzioni operative sulle diverse forme di cig previste con causale Covid-19 dal decreto Cura Italia (dl 18/2020).
=> Intermittenti a chiamata: cassa integrazione o indennizzo?
Fra i lavoratori con diritto alla cig, specifica l’istituto di previdenza, «rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015». Il riferimento è alle norme del Jobs Act sui contratti intermittenti, che comprendono sia i lavoratori con obbligo di risposta sia quelli che, invece, non hanno obbligo di risposta.
Le ricordo che la cig con causale Covid-19 è concessa ai lavoratori che erano già assunti alla data del 17 marzo 2020 (in base alla modifica prevista dal dl liquidità imprese).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz