Mi vorrebbe assumere un’agenzia interinale per un’azienda dove ho già lavorato dal 01/07/2105 al 31/08/2015 (tramite altra agenzia interinale) ma pare ci siano ostacoli a seguito del Decreto Dignità, che non permetterebbe tale possibilità. Chiedo gentilmente lumi su questa situazione!
Lei non specifica quale tipologia di contratto l’azienda intenda applicarle ma deduco si tratti di un nuovo contratto a termine.
Se fosse a tempo indeterminato non ci sarebbe alcun problema alla riassunzione. Se invece si tratta di un nuovo contratto a termine ci sono una serie di paletti, rappresentati dall’esigenza di una causale. Spro di non sbagliarmi, ma credo che nel suo caso sia applicabile un nuovo contratto a termine solo in presenza di una causale.
In base alle modifiche introdotte dal Decreto Dignità si possono stipulare contratti a termine fino a un massimo di 24 mesi, in presenza di esigenze specifiche (previste dall’articolo 19 dl 81/2015). Se sussistono queste condizioni, lei potrebbe lavorare a termine per la medesima azienda per un totale di 22 mesi.
Dopo questo periodo non sono più possibili rinnovi, perché non si possono superare i 24 mesi di contratti a tempo determinato fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, indipendentemente dall’intervallo intercorso fra i due contratti. Su questi aspetti non ci sono differenze fra i contratti stipulati direttamente con l’utilizzatore e quelli in somministrazione.
Un altro paletto da rispettare per quanto riguarda la somministrazione, invece, è relativo al numero di contratti a tempo determinato, che in base alle modifiche introdotte dal Decreto Dignità (articolo 2 del dl 87/2018) non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a termine in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Ci sono eccezioni ma riguardano l’assunzione di lavoratori svantaggiati (ad esempio disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali da almeno sei mesi).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz