Un chiarimento sul calcolo del periodo di comporto per un dipendente pubblico: è possibile interrompere il periodo di malattia con un giorno di ferie? In questa maniera il calcolo riparte dalla data della nuova malattia?
La durata e la modalità di calcolo del periodo di comporto (durata massima di assenza per malattia consentita, dopo la quale può scattare il licenziamento) è indicato nel CCNL.
Per i dipendenti pubblici, di norma il periodo di comporto è di durata pari a:
- 18 mesi (frazionabile e retribuito in base alla durata dell’assenza),
- rinnovabili di altri 18 mesi (non frazionabile, in veste di aspettativa non retribuita).
=> Licenziamento e verifica del periodo di comporto
Per il calcolo del periodo di comporto rilevano tuttavia anche le assenze frammentate, sommando quelle dovute all’ultima assenza a quelle dei precedenti tre anni. In pratica, il periodo di comporto si calcola partendo dall’ultima assenza per patologia andando indietro nei tre anni anteriori.
=> Comporto e licenziamento: la tempistica corretta
Secondo alcuni orientamenti di Cassazione (l’ultimo è l’ordinanza n. 19062), è possibile sospendere il periodo di comporto se l’assenza è dovuta ad altra motivazione, come ad esempio le ferie, purché chieste e fruite prima che scada il periodo di comporto stesso. Questo, ad esempio, impedisce che si creino i presupposti per un licenziamento causato per superamento del periodo di comporto.
In generale, per la verifica del superamento del periodo di comporto, vengono considerati i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa, escludendo festivi e non lavorativi ricadenti in tale periodo. Nella prassi, tali giorni ricadenti nell’arco temporale del certificato medico vengono computati come assenze per malattia.
Per alcune categorie di lavoratori sono state previste lo scorso anno tutele specifiche. Il DL 105/2021 aveva esteso il diritto allo smart working per i cosiddetti fragili fino a fine emergenza Covid, ma non aveva poi confermato l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non potevano svolgere la propria mansione in remoto.
Ad oggi, cessata l’emergenza, si è tornati alle regole ordinarie, con lo stop all’esclusione dal conteggio, ai fini del periodo di comporto, delle giornate di assenza dal luogo di lavoro legate al Covid.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi