La domanda per il sussidio di disoccupazione NASpI e DIS-COLL si presenta in via esclusiva con procedura telematica. Chi perde il lavoro e rispetta i requisiti di legge ha infatti diritto ad un sussidio di disoccupazione.
Per il settore privato, gli ex dipendenti accedono alla NASpI, la cui domanda online è disponibile per tutti in versione precompilata direttamente dal sito INPS. La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è pagata ogni mese ai lavoratori che perdono il lavoro involontariamente, mentre è possibile accedere alla Dis-Coll se l’ultimo contratto di lavoro riguardava una collaborazione.
La domanda è in entrambi i casi la stessa: la procedura guidata suggerisce all’utente quale sussidio spetta in base all’ultima attività lavorativa dichiarata o rilevata.
Vediamo dunque come procedere all’atto pratico per ottenere la NASpI il prima possibile, come si calcola il sussidio economico, a quanto ammonta l’importo spettante e le ultime novità per la procedura di domanda online.
- NASpI ai disoccupati: chi può chiederla
- Quanto spetta per la disoccupazione INPS
- Quando fare domanda di disoccupazione NASpI
- Come fare la domanda di NASpI
- Quando viene pagata la NASpI
- Come verificare il pagamento NASpI
- Mantenimento NASpI con nuovi redditi da lavoro
- Cause di decadenza o cessazione NASpI
NASpI ai disoccupati: chi può chiederla
Ci sono casi particolari che danno diritto alla NASpI, come ad esempio le dimissioni volontarie del padre lavoratore nel primo anno di vita del figlio, ma in generale l’indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione, compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario e non causato da dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID).
Gli altri requisiti per il sussidio di disoccupazione
Per chiedere la NASpI occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
La contribuzione utile a tale soglia è anche quella dovuta ma non effetivamente versata dal datore di lavoro, e sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna una paga non inferiore ai minimali settimanali.
Quanto spetta per la disoccupazione INPS
L’indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se non supera l’importo stabilito dalla legge rivalutato annualmente dalla variazione dell’indice ISTAT.
L’importo della prestazione non può comunque mai superare un limite massimo stabilito ogni anno per legge. Per il 2024, l’importo massimo della prestazione può arrivare a 1.550,42 euro al mese.
Se la retribuzione media mensile imponibile è superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo sommato al 25% della differenza tra la maggiore retribuzione media mensile imponibile e il predetto importo previsto dalla legge.
Dal sesto mese in poi l’importo della NASpI è ridotto del 3%, per gli over 55 dall’ottavo mese.
Quando fare domanda di disoccupazione NASpI
La domanda può essere presentata entro 68 giorni dall’evento che ha causato il diritto alla prestazione:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Come fare la domanda di NASpI
La domanda deve essere presentata all’INPS (www.inps.it) per via telematica attraverso il servizio dedicato.
Per i cittadini, il percorso da seguire: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – Domanda” > “Utilizza il servizio”. (per la Dis-Coll basta selezionare la voce al penultimo servizio, compiendo lo stesso percorso).
Bisogna autenticarsi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Il servizio è disponibile anche sul Portale Patronati (percorso: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”).
La procedura INPS online per la disoccupazione
Procedendo tramite il percorso sopra indicato, si arriva al servizio web che offre la domanda di NASpI precompilata con la visione aggregata dei propri dati.
Completata la verifica dei dati ed effettuate le eventuali integrazioni, cliccare su Invia domanda.
NASpI con iscrizione non esclusiva in gestione separata INPS
La procedura di domanda di NASpI inserisce automaticamente una serie di dati, fra i quali l’iscrizione alla gestione separata INPS, ma un lavoratore cessato non ha più l’obbligo di iscrizione alla GS e dunque questo punto della domanda potrebbe generare confusione.
In questo caso, il lavoratore iscritto in via non esclusiva alla gestione separata INPS (nel quale caso avrebbe invece diritto alla Dis-Coll) è comunque tenuto a compilare la sezione «Dichiarazione attività lavorativa», indicando, nell’apposito campo denominato «Reddito previsto per il 2023», il reddito annuo presunto. Che, nel caso specifico, sarà pari a zero.
Le precisazioni per i lavoratori che presentano domanda di NASpI dopo un rapporto di lavoro con iscrizione alla gestione separata INPS, a seguito delle difficoltà emerse nella compilazione della domanda precompilata del sussidio di disoccupazione da parte di questa platea di aventi diritto, sono contenute nel Messaggio 2570/2023.
Quando viene pagata la NASpI
Per il pagamento delle indennità, in alcuni casi è ancora necessario compilare, salvare e caricare nel servizio online anche il modulo SR163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” per la verifica dell’IBAN. Diversamente, l’INPS è ora in grado di ottenere questa informazione tramite altri canali.
Il pagamento avviene mensilmente e, se previsto, è anche comprensivo degli assegni al nucleo familiare. L’indennità è riscossa con accredito su:
- conto corrente bancario o postale,
- libretto postale,
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Si può anche ricevere la NASpI all’estero facendone richiesta all’INPS tramite Modulo U2 (ex modulo E 303), che contiene l’autorizzazione a ricevere la disoccupazione mentre si è in un altro Paese UE.
Come verificare il pagamento NASpI
Per verificare lo stato della domanda di disoccupazione e le tempistiche di accredito del sussidio, si può utilizzare il servizio specifico di consultazione dei pagamenti INPS: “Stato di una pratica o di una domanda”.
Oltre all’esito della richiesta, dunque, direttamente online si può anche verificare ogni mese l’effettivo versamento.
Mantenimento NASpI con nuovi redditi da lavoro
Il sussidio non si perde se si trova un nuovo lavoro purché si resti sotto una certa soglia ed se il datore di lavoro è diverso rispetto a quello per il quale è scattato il diritto alla NASpI:
- 8.174 euro all’anno per il lavoro dipendente;
- 5.500 euro all’anno per il lavoro autonomo;
- 5.000 euro all’anno per lavoro occasionale.
In queste casistiche, è obbligatorio dare tempestiva comunicazione all’INPS dell’avvio di una nuova attività (entro 30 giorni).
In caso di svolgimento di attività lavorativa, inoltre, i beneficiari devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto. L’adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui il reddito annuo presunto sia pari a zero.
Gli interessati devono utilizzare l’apposito modello NASpI-Com. In assenza, il trattamento di disoccupazione verrà sospeso.
Cause di decadenza o cessazione NASpI
La prestazione è sospesa in caso di:
- rioccupazione con contratto subordinato fino a sei mesi con reddito sia inferiore a 8.174 euro;
- nuova occupazione in paesi UE o con convenzioni bilaterali.
La prestazione cessa se:
- si perde lo stato di disoccupazione;
- si inizia lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto;
- non comunica il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time;
- inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non sceglie la NASpI;
- nei casi previsti, non partecipa alle iniziative di orientamento dei centri per l’impiego.