Ho 64 anni e 42 di contributi, con una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e conseguente assegno di incentivo all’esodo. Ora, l’articolo 14 comma 9 del decreto quota 100 prevede due situazioni regolate dalla legge 92/2012 e dal DLS 148/2015, che trattano rispettivamente di isopensione e fondo di solidarietà, e che a mio avviso non riguarderebbero il mio caso.
Chiedo gentilmente un vostro parere.
Il suo è diverso dai due casi di esclusione regolati dal decreto pensioni. Quindi, può utilizzare la quota 100 avendo sia il requisito di età sia quello retributivo per presentare domanda di pensione anticipata.
L’articolo 14 comma 9, come lei giustamente rileva, riguarda l’isopensione (incentivo all’esodo per la pensione, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, legge 92/2012) e le prestazioni di sostegno al reddito a carico dei fondi bilaterali (dlgs 148/2015), escludendo i percettori di queste prestazioni dalla quota 100.
=> Quota 100 con i fondi di solidarietà bilaterali
Mi pare di capire che lei abbia semplicemente ricevuto dall’impresa un incentivo all’esodo in occasione delle dimissioni, senza ricadere in una delle due tipologie sopra descritte.
Tenga presente che comunque è molto vicino a maturare anche il requisito per la pensione anticipata ordinaria (dieci mesi). Valuti l’ipotesi di raggiungerne il requisito versando i contributi volontari, se dai calcoli risultasse che le conviene di più dal punto di vista dell’importo dell’assegno.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz