Sono titolare di pensione IO (invalidità ordinaria) e dipendente in part-time: la trattenuta in busta paga per il divieto di cumulo si applica anche per ferie, malattia, tredicesima e aspettativa?
La trattenuta sulla retribuzione effettuata dal datore di lavoro al titolare di pensione di invalidità che svolge un attività con contratto part-time (nei casi per i quali tale trattenuta è prevista), si applica su base giornaliera per il reddito da lavoro dipendente e su base mensile per il reddito da lavoro autonomo.
In relazione l’Assegno Ordinario di invalidità si applica ai giorni retribuiti in bse a quanto previsto dalla legge 335/1995 (articolo 1, comma 42), in quanto si prende a riferimento il reddito (e quindi rilevano le giornate lavorative).
L’importo della trattenuta si calcola nel seguente modo:
- nel part-time orizzontale in base alle ore effettivamente retribuite;
- nel part-time verticale per i giorni effettivamente retribuiti.
Il calcolo su base giornaliera, dunque, include anche le assenze per malattia o le festività in quanto si tratta di giornate retribuite. Se l’aspettativa non è retribuita allora non contempla trattenute.
La trattenuta non si applica se il reddito da lavoro dipendente è inferiore a 4 volte il minimo. Superata questa soglia la trattenuta è pari:
- al 25% dell’importo dell’Assegno IO se il reddito da lavoro è superiore a 4 volte l’assegno sociale;
- al 50% se è superiore a cinque volte.
Il trattamento complessivo dopo la trattenuta, comunque, non può essere inferiore a quello che spetterebbe se risultasse pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si ricade.
Per quanto concerne la tredicesima mensilità dello stipendio, si applica in proporzione la consueta trattenuta.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi