Per il diritto alla quattordicesima mensilità, si considera il reddito del titolare di pensione o quello familiare?
Per il diritto alla quattordicesima pensione si considera il reddito del solo titolare della prestazione e non quello familiare.
Il riferimento normativo è l’articolo 5 del dl 81/2007, in base al quale rileva il reddito complessivo individuale del titolare di pensione.
=> Calcola online la quattordicesima
La norma specifica che si calcolano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte, oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Invece, non rilevano (quindi non contribuiscono al calcolo del tetto di reddito massimo di 2 volte il minimo per il diritto alla 14esima) i redditi derivanti da:
- assegno per il nucleo familiare,
- assegni familiari
- indennità di accompagnamento,
- reddito casa di abitazione,
- trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
=> Quattordicesima e redditi diversi
Ricordiamo che la 14esima è stata rinforzata e destinata a una platea più ampia con la Legge di Stabilità 2017, legge 232/2016. La ricevono i pensionati fino a 1,5 volte il minimo, oppure fra 1,5 e 2 volte il minimo (questi ultimi, in misura più bassa).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz