Sono disoccupato dal 2015. Il primo licenziamento si è chiuso in sede di conciliazione per crisi aziendale nel 2013, poi ho accettato un lavoro a tempo determinato interrotto per non aver superato il periodo di prova. L’INPS dice che la cessazione del rapporto di lavoro certificata nella procedura telematica UNILAV come “mancato superamento del periodo di prova” non è tra le cause di licenziamento che danno diritto al beneficio per i precoci disoccupati. Non lo prevede la legge n.87 descritta nella circolare INPS?
In realtà, la legge non differenzia le forme di licenziamento, ricomprendendole tutte ai fini del diritto alla pensione anticipata precoci. La norma (comma 199 legge 232/2016) prevede, nel caso dei lavoratori disoccupati, il diritto alla pensione precoci se il rapporto di lavoro si è interrotto per:
- licenziamento, anche collettivo,
- dimissioni per giusta causa,
- risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
E se il lavoratore ha concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi. Quel che dunque è necessario è che il lavoratore abbia anche percepito ammortizzatori sociali. Nel suo caso, se ha maturato il diritto alla NASpI, allora dovrebbe anche avere diritto alla pensione precoci.
Non mi pare che si possa dunque escludere a priori il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. Se lavorando nel periodo di prova ha maturato i requisti minimi per la NASpI dovrebbe aver diritto anche alla pensione anticipata precoci.
Diversamente il rigetto INPS potrebbe essere corretto, anche se la motivazione addotta lascia dubbi interpretativi. Si rivolga ad un professionista che possa analizzare il suo specifico caso, così che eventualmente possa poi confrontarsi con l’INPS con tutte le contro-valutazioni del caso.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz