L’APE Volontaria preclude pensione anticipata e quota 100?

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 24 Settembre 2018
Aggiornato 13 Dicembre 2022 08:58

Francesco chiede:

Ho presentato domanda per l’APE Volontaria e di pensione di vecchiaia. Il comma 169 della legge 232/2016 prevede che le domande non siano revocabili a meno che non si eserciti il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Ma potrò successivamente optare per la pensione anticipata o la eventuale quota 100?

L’art. 12 comma 1 del Decreto attuativo APE Volontaria del 4 settembre 2017 recita anche: qualora l’estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia di cui all’articolo 7 si intende priva di effetti.

La risposta credo sia positiva in entrambi i casi, nel senso che mi sembra probabile che la quota 100 venga, sotto questo profilo, equiparata alla pensione anticipata, che può essere chiesta in corso di APE Volontaria, estinguendo e ricalcolando il prestito.

Naturalmente, non possiamo sapere come verrà modulata la norma sulla quota 100 che, lo ricordiamo, al momento è solo una proposta che fa parte del programma di Governo, probabilmente con carattere prioritario (che potrebbe, quindi, essere prevista già con la prossima manovra economica, per l’entrata in vigore nel 2019), ma comunque non è una legge.

Si possono solo fare considerazioni generali, in base alle quale la quota 100 è, in effetti, una nuova forma di pensione anticipata che si va a inserire nell’attuale sistema previdenziale. Di conseguenza, dovrebbe essere trattata nello stesso modo nel caso di percezione dell’APE volontaria.

Il prestito accompagna fino alla pensione di vecchiaia. Ma nulla vieta di interromperlo, nel caso in cui venga prima maturata una pensione anticipata.

La circolare INPS prevede che in questo caso l’APE si interrompe, e l’INPS avvia con l’istituto finanziatore la procedura per il ricalcolo dell’ammortamento.

Lo stesso meccanismo potrebbe essere applicato alla quota 100. In questi caso, la rata di restituzione viene quindi ricalcolata, e poi applicata alla prima pensione utile. L’interessato può anche chiedere l’estinzione anticipata totale del finanziamento.

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