Ho il diritto di usufruire del part-time al 50%, da adoperare in sostituzione del congedo parentale obbligatorio anche se mia moglie usufruisce della maternità?
Il part-time alternativo al congedo parentale è sempre utilizzabile in relazione al periodo che spetterebbe al genitore.
Nel caso della madre, la possibilità di fruire del congedo parentale parte dopo che è trascorso il periodo di maternità obbligatoria, mentre per il padre il diritto insorge dalla nascita del figlio. Lo prevede la norma che regolamenta il congedo parentale articolo 32 del testo unico sulla maternità, dlsg 151/2001.
Lei ha diritto a 7 mesi di congedo parentale (sarebbero 6, per un totale di 10 mesi utilizzabili dai due genitori; se però il padre ne utilizza almeno 3 il periodo sale a 11 mesi e il padre può utilizzarne fino a 7). Il Dlgs 81/2015 riconosce il diritto di trasformare il congedo parentale i un periodo di lavoro part-time, di durata corrispondente.
Quindi, se lei ad esempio vuole chiedere 3 mesi di congedo parentale, può trasformarli in 3 mesi di part-time con una contrazione dell’orario massima del 50%. Questa opzione è esercitabile una sola volta, quindi se lei la utilizza in questo momento, non potrà poi richiedere in una diversa occasione un nuovo periodo di part-time alternativo al congedo parentale.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz