Optando per il part-time alternativo al congedo parentale si ha comunque diritto al 30% della retribuzione per le ore in meno lavorate?Posso chiederlo per un figlio (di 2 anni) e continuare a fruire di giornate di congedo parentale per un altro (di 5 anni)?
La risposta alla prima domanda è negativa: non è prevista l’indennità per le ore non lavorate nel caso del part-time al posto del congedo parentale. La scelta del tempo parziale è a tutti gli effetti alternativa a quella del congedo semi-retribuito. Di fatto, comporta una riduzione dell’orario lavorativo rispetto al proprio contratto: ottenerlo è un diritto del lavoratore genitore, ma viene economicamente trattato come un qualunque part-time. La retribuzione sarà ridotta proporzionalmente alle ore in meno lavorate, per un periodo di tempo corrispondente al congedo parentale. La riduzione di orario può essere al massimo pari al 50%.
Per quanto riguarda la possibilità di separare per i due figli la scelta tra congedo e part-time – da verificare chiamando il contact center INPS, la legge non lo vieta. Considerato che il diritto scatta in relazione ad ogni singolo figlio, nessuna norma esplicitamente vieta di optare per due soluzioni differenti in presenza di due figli minori con diritto alternato ai due diversi trattamenti.
Durante il rapporto di lavoro part-time alternativo, dunque, ritengo sia possibile godere di permessi e altri istituti contrattuali previsti dal rapporto di lavoro, maturati in relazione al secondo figlio o ad altre condizioni. Conseguentemente, può fruire del part-time per un figlio e contemporaneamente del congedo parentale per l’altro, anche ad ore.
In questa ultima fattispecie, tuttavia, salvo diversamente contrattualizzato il congedo parentale a ore è nella pratica fruibile per metà giornata lavorativa: questo potrebbe creare problemi di natura organizzativa al datore di lavoro qualora lei già svolgesse il part-time per l’altro figlio. Al di là del diritto oggettivo, dunque, sarebbe sempre consigliabile un passaggio con l’azienda.
Le ricordo che il riferimento normativo per il part-time al posto del congedo parentale è il decreto di riforma contratti attuativo del Jobs Act, 81/2015.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz