Mi risulta che se perdo i requisiti, per morte dell’assistito dopo aver presentato la domanda di APE Sociale come Caregiver e le dimissioni al MIUR prima della decorrenza effettiva del beneficio il 1° settembre, perdo l’assegno e divento “esodato” in quanto nell’impossibilità di revocare le dimissioni. E’ così?
Le confermo che nel caso dei caregiver il requisito deve sussistere nel momento in cui decorre il beneficio. Quello che succede, nel caso ad esempio di decesso del familiare assistito prima dell’inizio dell’APe Sociale, è che si perde il diritto al beneficio previdenziale e non sono più valide le dimissioni e la domanda di pensione. In pratica, non c’è il rischio di diventare esodati.
=> APE Sociale Caregiver e perdita requisiti
Direi che nel caso dell’APe la domanda di pensione, e le dimissioni sono condizionate all’ottenimento del beneficio, mentre decadono automaticamente nel momento in cui si perde il diritto. Il documento di prassi INPS, messaggio 1481/2018, contiene la regola in base alla quale non c’è diritto all’APe per i caregiver nel caso in cui si sia verificato il decesso dell’assistito alla data di decorrenza effettiva dell’APE. Si continua invece a percepire l’APE fino alla scadenza nel caso in cui il decesso del parente assistito avvenga successivamente alla data di decorrenza effettiva.
=> APE caregiver e invalidi: se il requisito cambia
Per quanto riguarda le indicazioni INPS rispetto alla norma primaria, il riferimento al “momento della richiesta” riguarda i sei mesi che devono essere già trascorsi come caregiver e non il termine fino al quale deve continuare a sussistere il beneficio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz