Sono titolare di assegno ordinario di invalidità, mi è stata offerta l’opportunità di fornire una prestazione di lavoro autonomo occasionale per un importo lordo non superiore a € 5000 (con il 20% di ritenuta di acconto). Tale prestazione ha incidenza sull’importo dell’assegno percepito? E in che misura? Occorre comunicare all’INPS che si prevede di avere tale incasso? In che modo (es.: casella di posta MyINPS)?
L’assegno ordinario di invalidità – AOI (legge n. 222/1984) è cumulabile con un reddito da lavoro lordo annuo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, pari a 2.395 euro nel 2024. Diversamente, si applica una trattenuta lavorativa per incumulabilità con i redditi da lavoro (introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n.335), che però non deve ridurre l’assegno al di sotto del trattamento minimo.
In caso di lavoro dipendente, il datore di lavoro (a cui il lavoratore deve dichiarare si essere pensionato) opera la trattenuta in busta paga, versandolo poi all’ente previdenziale che eroga la pensione. Per il lavoro autonomo è il pensionato ad inoltrare all’INPS, a cadenza periodica, la Dichiarazione reddituale con la conferma del requisito per l’AOI.
I redditi ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione devono considerarsi da lavoro autonomo, indipendentemente dalla dichiarazione a fini fiscali.
AOI: come si applica la trattenuta
Se per redditi sino a 4 volte il trattamento minimo non è prevista alcuna riduzione, il taglio dell’Assegno di Invalidità scatta invece sopra tale soglia:
- per redditi tra 4 e 5 volte il minimo INPS, è prevista una riduzione del 25%;
- per redditi superiori a 5 volte il minimo INPS, la riduzione applicata è del 50%.
Qualora l’assegno così ridotto sia comunque superiore al trattamento minimo INPS, se l’assegno è stato determinato con meno di 40 anni di contributi, viene applicata anche una decurtazione sulla quota eccedente il trattamento minimo, pari:
- al 50% se lavoratore dipendente (con trattenuta giornaliera),
- del 30% se lavoratore autonomo (con trattenuta mensile).
In ogni caso la trattenuta non può essere superiore al reddito da lavoro percepito.
Come si calcola la trattenuta in busta paga
L’importo della trattenuta sulla retribuzione si calcola moltiplicando quella giornaliera per il numero di giornate retribuite dei periodi di paga, fino a un massimo di:
- 6 giornate in caso di paga settimanale;
- 12 giornate in caso di paga quattordicinale;
- 13 giornate in caso di paga quindicinale;
- 26 giornate in caso di paga mensile.
L’ammontare della trattenuta mensile sulla retribuzione si determina moltiplicando la trattenuta giornaliera per il numero delle giornate comunque retribuite. Significa che vi rientrano, ad esempio, anche i giorni di malattia indennizzati dall’INPS.
Dichiarazione reddituale per autonomi
I titolari di assegno di invalidità assoggettati al regime di incumulabilità devono obbligatoriamente presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF.
In caso di lavoro autonomo deve essere presentata la dichiarazione attestante i redditi, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, riferiti all’anno precedente e la dichiarazione “a preventivo” che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell’anno.
La dichiarazione reddituale a consuntivo deve essere presentata anche se la situazione reddituale dichiarata a preventivo non ha avuto variazioni e la dichiarazione reddituale a preventivo deve essere presentata anche se la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
Per inoltrare la dichiarazione reddituale, è necessario accedere ai servizi online dell’Istituto con PIN INPS, al percorso: Servizi per il cittadino – Dichiarazioni Reddituali – Red Semplificato (per la dichiarazione RED) – Campagna di riferimento (Dichiarazione redditi per l’anno xxxx).
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