Assunta nel 2015 con sgravio triennale, allo scadere del periodo agevolato è previsto il licenziamento. Può avvenire prima dei tre anni? In questo caso cosa comporta per il datore di lavoro?
La legge 190/2014, che ha introdotto l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015, non prevede, tra le condizioni necessarie per fruire del beneficio, che il rapporto di lavoro con agevolazione sia mantenuto per tutti i 36 mesi, durata massima dello sgravio contributivo previsto per tali assunzioni agevolate.
Questo significa peraltro che, in caso di licenziamento, entro tre anni, il datore di lavoro non dovrà restituire i contributi non versati.
Le nuove assunzioni agevolate previste dalla Legge di Bilancio 2018, prevedono invece l’obbligo per il datore di lavoro di non licenziare prima di sei mesi (che comunque nel caso proprio dalla lettrice è stato superato), il lavoratore agevolato o un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero. In questo caso l’INPS provvederà alla revoca dell’incentivo ed al recupero del beneficio già fruito da parte dell’azienda.
Chiarimenti in merito alle assunzioni agevolate ex legge 190/2014 sono state fornite dall’INPS con la circolare n.15/2015.
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Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci