Sono un lavoratore dipendente, in pensione dal prossimo settembre. Vorrei sapere: se mi risposo, alla mia morte, in percentuale quanto toccherà della mia pensione alla prima moglie e quanto alla seconda?
In caso di nuove nozze, ci vuole una sentenza del tribunale che stabilisca le quote spettanti all’ex coniuge divorziato e al coniuge al momento del decesso (nel suo caso, la prima e la seconda moglie). Lo prevede l’articolo 9 della legge sul divorzio (898/1970), in base alla quale il giudice prende la decisione in base alla durata del matrimonio e altri fattori.
Fino a quando non c’è la sentenza del tribunale, l’INPS non può versare alcuna quota della pensione di reversibilità al coniuge divorziato.
Controlli anche presso altre fonti, per sicurezza, ma credo che invece possa versarla al coniuge superstite, che ne ha diritto automaticamente senza bisogno di una sentenza. Trova un riferimento di prassi nella circolare INPS 132/2011.
Tenga però presente che ci sono una serie di condizioni che vanno rispettate perché il coniuge divorziato abbia diritto a una quota di pensione ai superstiti:
- deve essere titolare dell’assegno divorzile,
- non deve essersi risposato,
- la data di inizio del suo rapporto assicurativo con l’ente previdenziale deve essere anteriore a quella della sentenza di divorzio.
Quindi, per esempio, se il divorzio è avvenuto prima che lei iniziasse a versare i contributi all’ente previdenziale, la sua prima moglie non ha diritto alla pensione di reversibilità.
Se nel suo caso sussistono tutte le condizioni che danno alla sua prima moglie il diritto alla pensione di reversibilità, e lei si risposa, nel caso in cui entrambe le sue moglie chiedano il trattamento sarà necessaria la pronuncia del Tribunale. Se invece lei non si risposa, la sua prima moglie, sempre che sussistano le tre condizioni sopra riportate, ha diritto alla pensione di reversibilità.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz