Sono un lavoratore precoce che matura 41 anni di contributi a metà Novembre 2017. Ho presentato domanda entro il 15 luglio avendo mia madre disabile con situazione di gravità (art.3 comma 3) in casa dal 22 marzo ma l’INPS ha rigettato la domanda dicendomi che “Non si trova nella seguente condizione: assistenza da almeno sei mesi del coniuge, dell’unito civilmente, di un parente di primo grado, convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio del 92 (n.104)”. Usufruisco dei tre giorni di permesso mensile già dall’anno 2005. Come devo comportarmi?
È possibile presentare all’INPS una domanda di riesame dopo che la prima è stata respinta, ma bisogna farlo entro 30 giorni dalla risposta INPS. Direi che nel suo caso sono già trascorsi i termini.
Però può presentare una nuova domanda: per richiedere l’APe Sociale e la pensione precoci con la quota 41, c’è tempo fino al prossimo 30 novembre. Dagli elementi che fornisce sembra che ora ci sia il pieno diritto alla prestazione, compreso il requisito dei sei mesi di convivenza con il disabile da assistere.
=> APe sociale e precoci: domande fino al 30 novembre
L’INPS ha motivato il rigetto facendo riferimento esplicito alla mancanza del requisito previsto dall’articolo 2 comma 1, lettera b, del Dpcm 88/2017: il caregiver deve assistere, da almeno sei mesi, il coniuge (anche in unione civile) o un parente di primo grado con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92.
Bisogna presentare, unitamente alla domanda, una autodichiarazione in cui si afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con il parente stretto affetto da handicap grave, riportando i dati anagrafici dell’assistito e gli estremi del verbale rilasciato dalla commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave, allegando quest’ultimo documento rilasciato dalla commissione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi