Se lei, durante la NASpI, accetta lavori a termine inferiori a sei mesi che non comportano la perdita dello stato di disoccupazione, mantiene inalterato il diritto alla pensione precoci. Non potrà invece avere nemmeno un giorno lavorato nel periodo di inoccupazione di tre mesi successivo al termine della NASpI: in parole semplici, non potrà accettare nuovi contratti fra marzo e giugno 2018.
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E’ un chiarimento fornito recentemente dall’INPS, con il messaggio 2884/2017, che contiene un capitolo dedicato alla valutazione dello stato di disoccupazione:
«non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante».
Invece, il trimestre di inoccupazione « successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno».
Nel suo caso, lei può sospendere la NASpI per eventuali periodi lavorativi che, essendo inferiori a sei mesi, non pregiudicano la stato di disoccupazione. Mentre non può lavorare per i tre mesi successivi al termine della NASpI (aprile-giugno 2018). In questo modo, avrà diritto alla pensione anticipata precoci a partire dal luglio 2018.
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Le domande 2018 si presentano nei primi due mesi dell’anno (entro il primo marzo 2018). Le ricordo che per essere considerata lavoratrice precoce deve avere un anno di contributi versati entro il 19esimo anno di età.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz