Siamo un’azienda che lavora su appalto. A fine anno, una Società appaltante (privata) ci ha dato disdetta del servizio che facevamo, comunicandoci che dal nuovo anno il servizio “diventava a zero ore”. Abbiamo saputo successivamente che il medesimo servizio è stato affidato ad altra azienda che opera con proprio personale, subentrata dopo di noi. In questo caso al momento del licenziamento del personale, scatta la NASpI o si considera un passaggio di appalto?
La successione negli appalti tra imprese viene regolato soprattutto nell’ambito della contrattazione collettiva che solitamente prevede clausole sociali che, al fine di garantire la continuità occupazionale nelle ipotesi di cambio di appalto, obblighino il gestore/appaltatore subentrante di assumere tutto o in parte il personale impiegato nell’appalto mantenendo le medesime condizioni contrattuali.
La clausola sociale impone alle imprese che subentrano negli appalti di riassumere tutto il personale precedentemente impegnato. Nel Ddl delega che riforma la normativa italiana per la partecipazione a gare per appalti pubblici, ad esempio, questa clausola era stata eliminata mentre adesso, con un nuovo emendamento approvato dalla commissione ambiente della Camera, ritorna l’obbligo di inserire questa clausola negli appalti pubblici.
In assenza di tali clausole, la riassunzione dei lavoratori viene lasciata alla libera volontà dell’azienda subentrante. In caso di cessazione del contratto
- se l’appaltatore subentrante acquisisce il personale uscente viene stipulato un nuovo rapporto di lavoro;
- se i lavoratori non vengono riassunti dall’appaltatore subentrante, l’appaltatore uscente dovrà decidere se mantenere in servizio i lavoratori per altri appalti o procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla soppressione dei posti di lavoro.
Nel caso in esame, non essendo stati riassunti dall’appaltatore subentrante, i lavoratori hanno diritto alla NASpI, che in alcuni casi specifici e particolari viene riconosciuta anche in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale.
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Chiedi all'espertoRisposta di Noemi Ricci