Ricostituzione pensione INPS e INPDAP

Risposta di Noemi Ricci

15 Gennaio 2018 11:53

chiede:

Con riferimento all’articolo di PMI.it “Ricostituzione pensione, domanda e termini” vorrei sapere se le indicazioni sono valide anche per la contribuzione INPDAP.

Le indicazioni dovrebbero essere valide anche per la contribuzione INPDAP poiché, a seguito dell’integrazione di INPDAP in INPS prevista dall’articolo 21 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), a luglio 2016 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha unificato – prevedendo che venga utilizzato anche dai dipendenti pubblici – il servizio online “Domanda di Prestazioni Previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei ecc.” accessibile dai Servizi per il Cittadino.

=> Ricostituzione della pensione: ecco come funziona

Con questa funzionalità il dipendente pubblico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può compilare e inviare online la domanda di prestazione alla quale ha diritto tra le seguenti:
  • Pensione di vecchiaia (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
  • Pensione anticipata (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
  • Pensione di inabilità;
  • Assegno di invalidità;
  • Pensione ai superstiti (reversibilità/indirette);
  • Pensione di anzianità (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
  • Ricostituzione della pensione;
  • Ratei maturati e non riscossi (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
  • Estratto conto certificativo (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche).

Inoltre, le previsioni dell’articolo 38 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011 – che hanno ridotto a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in particolare per i ratei maturati dal 6 luglio 2011 – fanno riferimento in generale agli enti previdenziali, senza circoscrivere la norma al solo INPS.

In particolare all’articolo 38, comma 1, c) della Legge 15 luglio 2011, n. 111 si legge:

All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente:
“35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l’accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell’Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.”;
d) al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”;
2) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:
“47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.”.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Noemi Ricci