Ricostituzione pensione: ricalcolo e prescrizione

Risposta di Noemi Ricci

Pubblicato 12 Gennaio 2018
Aggiornato 15 Gennaio 2018 10:17

Giuseppe R. chiede:

Sono titolare di un assegno di invalidità con decorrenza dall’anno 2000 e ho presentato domanda di ricostituzione per alcuni contributi non conteggiati al momento della liquidazione della pensione presentata nel mese di ottobre 2016. Gli arretrati da conteggiare sono di cinque anni, dal 01/11/2012. Quali sono i termini di prescrizione ai quali sono sottoposte le differenze dovute sulle rate già maturate e riscosse?

La ricostituzione della pensione è uno strumento che consente il ricalcolo dell’importo del rateo, sia d’ufficio che a domanda, qualora intervengano elementi che comportino una modifica degli elementi di calcolo della pensione stessa (ad esempio aspetti di tipo contributivo, reddituali, o sanitari).

La domanda di ricostituzione non è sottoposta ad alcun limite di decadenza per il riconoscimento del diritto.

=> Ricostituzione pensione, domanda e termini

Le somme liquidate a titolo di arretrati sono invece sottoposte ai termini ordinari di prescrizione, ma l’articolo 38 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011 ha ridotto a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in particolare per i ratei maturati dal 6 luglio 2011.

=> Pensioni 2018: calcolo, requisiti e novità

Per quanto riguarda le prestazioni di invalidità civile i ratei già liquidati e non riscossi sono soggetti alla prescrizione quinquennale, mentre i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria.

Per maggiori informazioni: Messaggio INPS n. 220/2013.

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