Ottava salvaguardia e APE

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Gennaio 2017
Aggiornato 7 Marzo 2017 15:28

Francesco P. chiede:

Sono un ex dipendente Poste, nato a novembre 1954. Ho risolto, con accordo incentivante, il mio rapporto di lavoro il 30 giugno 2014, con 36 anni e 4 mesi di contributi.
Avrei potuto accedere alla settima salvaguardia? Potrò accedere all’ottava?
In caso contrario, potrò richiedere l’APe e quando?

Non credo che lei possa accedere all’ottava salvaguardia, perché per i lavoratori cessati con accordo incentivante è previsto che quest’ultimo sia precedente al 2012, mentre lei ha risolto il rapporto di lavoro nel 2014.

=> Ottava salvaguardia esodati, prime istruzioni

È invece possibile che lei abbia diritto all’APe, quando compirà i 63 anni (se non sbaglio, nel novembre 2017). Ha infatti il requisito contributivo (20 anni); deve però controllare che la sua pensione sia superiore a 1,4 volte il minimo.

Se il suo accordo incentivante è stato fatto nell’ambito di procedure di ristrutturazione, è possibile che lei abbia diritto all’APE Sociale. In base al comma 179 della Legge di Stabilità, l’APE sociale spetta a disoccupati in seguito a cessazione del  rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 604/1966.

=> Anticipo Pensione da maggio, APE Sociale estesa

Gli aventi diritto devono aver concluso integralmente la prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi e avere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Mi pare che lei possa avere tutti i requisiti, è un’ipotesi che le conviene verificare.

Barbara Weisz – Redazione PMI.it

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