In caso di retribuzione tramite voucher, la busta paga deve essere fornita dal datore di lavoro oppure non è obbligatoria? Nel caso in oggetto, si parla di un attività di lavoro della durata complessiva di circa 40 giorni, 6 giorni su 7, su turni di mezza giornata: il pagamento è stato effettuato tramite buoni lavoro per il primo mese e in contanti per il resto. Al termine del periodo è subentrato un licenziamento, se così si può definirlo vista l’assenza di contratto.
Il lavoro accessorio, disciplinato al capo VI del D.Lgs. 81/2015, artt. da 48 a 50, è un’attività lavorativa che non prevede né contratto né busta paga. Semplicemente, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di riferimento precedentemente indicata, il committente consegna al lavoratore un buono lavoro (cd. voucher) dal valore nominale di € 10,00 (€ 7,50 netti all’incasso) per ogni ora di lavoro prestata.
Il pagamento avvenuto “in contanti” integra, normalmente, un’ipotesi di lavoro irregolare. Se il lettore può dimostrare quanto accaduto, il licenziamento deve essere ritenuto inefficace ed il rapporto ripristinato.
In questi casi è sempre necessaria una valutazione preliminare che coinvolga un professionista (consulente del lavoro o avvocato) in grado di consigliare al meglio il lavoratore. In alternativa il supporto può venire da un’organizzazione sindacale o direttamente dall’ufficio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente.
Michele Bolpagni – Consulente del Lavoro
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