In relazione alla richiesta di aspettativa per il dipendente, ho letto della possibilità di ricongiungimento familiare soltanto per il pubblico. Vorrei sapere se anche il dipendente privato con contratto a tempo indeterminato ha diritto a richiedere i 12 mesi di aspettativa non retribuiti per ricongiungersi con il coniuge all’estero libero professionista.
Nessuna norma in ambito di lavoro privato, purtroppo, disciplina espressamente il diritto all’aspettativa collegato alla volontà di ricongiungersi ad un familiare trasferitosi temporaneamente all’estero, ma credo che una lettura costituzionalmente orientata dell’art.4, comma 2, L. 8 marzo 2000 n.53, configuri tale diritto.
Mi riferisco al “grave e documentato motivo familiare” a cui fa riferimento la norma indicata, e che ritengo integrato nell’ipotesi di separazione (non legale) dei coniugi avvenuta in seguito al trasferimento all’estero di uno dei due. Fondo tale parere interpretando l’art.4 delle Legge 53/2000 alla luce degli art.29 e 31 della Costituzione, nonché, ad abundantiam, dell’art.144 del Codice Civile.
Dovrebbe discuterne direttamente con il datore di lavoro, sottoponendo le sue motivazioni ed evidenziato tali riferimenti di legge per una sua valutazione. Le ricordo comunque che questo periodo di congedo non è retribuito né coperto da contribuzione, ma può essere continuativo o frazionato per un periodo non superiore a due anni.
a cura di Michele Bolpagni – Consulente del Lavoro
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi