Mia nuora lavora presso una multinazionale (qualifica: impiegata) con contratto a tempo indeterminato da circa otto anni.
Ha due bambini, uno di sei anni e l’altro di quattro mesi. In considerazione che la sua azienda dista dal luogo dove abita circa 120 KM tra andata e ritorno, finita la maternità sarà costretta a dare le dimissioni volontarie visto che la sua azienda non concede il telelavoro.
Il nostro quesito è il seguente: dando le dimissioni volontarie ha diritto alla disoccupazione? per quanto tempo e in quale percentuale?
La lavoratrice madre che rassegna le dimissioni durante il periodo protetto – che inizia con il concepimento e termina con il compimento di un anno di età del figlio – usufruisce dei seguenti vantaggi, normalmente non previsti in caso di dimissioni volontarie:
- non è tenuta a dare il preavviso al proprio datore di lavoro;
- ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stata licenziata;
- ha diritto all’indennità di disoccupazione (oggi Naspi).
La durata del trattamento di disoccupazione, nel caso specifico presentato dalla lettrice, è di 24 mesi (pari alla metà delle settimane regolarmente denunciate nei quattro anni precedenti alle dimissioni) e l’importo corrisponde al 75% dello stipendio medio percepito nel quadriennio (inteso quale retribuzione media imponibile ai fini previdenziali), se dal calcolo della media emerge un valore inferiore ad € 1.195,00. Se la media mensile risulta invece superiore, al 75% di 1.195,00 si aggiunge il 25% della somma eccedente i 1.195,00 euro.
L’assegno non può comunque superare i 1.300,00 euro mensili.
Attenzione però al fatto che l’indennità, così calcolata, diminuisce del 3%, ogni mese, dal 4° mese fino al termine del periodo indennizzato.
Michele Bolpagni – Consulente del Lavoro
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