Il primo atto del Jobs Act, il decreto con cui il Governo ha modificato contratti a termine e apprendistato, comporta una serie di rivolti di natura contributiva su cui l’INPS fornisce le prime indicazioni operative. Sono contenute nel Messaggio 4152 del 17 aprile 2014, relativo al Dl 34/2014 (in corso di conversione in Legge in Parlamento).
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Contratti a termine
Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, l’articolo 1 del decreto porta a 36 mesi la possibilità di stipulare contratti a termine senza causale, anche nel caso di somministrazione. Per quanto riguarda il risvolto contributivo, l’INPS specifica che sui contratti a tempo determinato bisogna pagare il contributo Aspi dell’1,4% previsto dalla riforma del Lavoro. La stessa legge 92/2012, però prevede l’esclusione da questo contributo per i casi di sostituzione di lavoratori assenti (articolo 2 comma 29, lettera a): questa agevolazione resta in vigore, e di conseguenza i datori di lavoro continuano a dare notizia di questa particolare forma di assunzione, e compilano di conseguenza il flusso UniEmens (secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A).
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Un’altra precisazione riguarda le sostituzioni maternità: l’articolo 4 del Dlgs 151/2001 prevede che nelle PMI con meno di 20 dipendenti ci sia uno sgravio contributivo del 50% sulle assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità o paternità. Anche in questo caso, resta tutto come prima, il beneficio quindi rimane, e le aziende per accedere all’agevolazione continuano a seguire la prassi attualmente in uso.
Apprendistato
Per quanto riguarda l’apprendistato, la misura più rilevante è l’eliminazione della soglia minima di stabilizzazione per assumere nuovi apprendisti prevista dall’articolo 2 del decreto. L’INPS sottolinea che questo vale sia per la precedente soglia prevista dalla legge (per le aziende con oltre nove dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge 92/2012), sia le precedenti soglie stabilite dai contratti (per i datori di lavoro con meno di nove dipendenti). Quindi, dal 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto, le soglie minime di stabilizzazione sono di fatto abolite per tutti. Altri cambiamenti dal 21 marzo:
- il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.
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Restituzione contributo addizionale Aspi
Sulla restituzione del contributo addizionale Aspi l’INPS fornisce una serie di chiarimenti che riguardano le modifiche apportate con la Legge di Stabilità: nel caso di stabilizzazione di un rapporto a termine, il contributo dell’1,4% precedente versato ora va restituito integralmente all’azienda (secondo la precedente formulazione dell’articolo 2, comma 30, della legge 92/2012, invece, venivano restituiti solo gli ultimi sei mesi). L’impresa ha diritto alla restituzione se la stabilizzazione avviene entro sei mesi dal termine del precedente rapporto a termine. In questo caso, si detraggono dalle mensilità spettanti quelle trascorse dalla fine del contratto a termine all’inizio della nuova assunzione.
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L’INPS risponde con questa circolare anche a un dubbio interpretativo posto da più parti, relativo all’applicabilità di questa agevolazione nel caso in cui l’assunzione avvenga con contratto di apprendistato: la risposta è positiva, dunque il contributo viene restituito anche in questo caso. Resta fermo il rispetto delle norme che consentono l’assunzione in apprendistato di persone precedente impiegate nella stessa azienda, contenute nell’interpello n. 8/2007 e nella circolare n. 5/2013. Quindi, ad esempio, non è possibile assumere in apprendistato con contratto di apprendistato professionalizzante un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, con mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del nuovo contratto formativo, di durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Infine, per quanto riguarda le modalità di rimborso del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810”, avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012“, nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens. (Fonte: Messaggio INPS n. 4152/2014)