Per ottenere le agevolazioni per le nuove assunzioni previste dalla Riforma del Lavoro, le aziende devono rispettare il diritto di precedenza dei licenziati per esubero o cessati per scadenza del contratto a termine: in quest’ultimo caso, tuttavia, il diritto non è automatico ed il lavoratore deve manifestare la volontà di esercitarlo.
Lo precisa la nuova Circolare 15/2013 della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro mentre invece le circolari INPS in materia non mettano in evidenza questo particolare, con il rischio di creare una confusione normativa. E magari di non riconoscere le agevolazioni ad aziende che ne avrebbero diritto.
Riferimenti normativi
A prevedere l’obbligo di rispettare i diritti di precedenza è come detto la riforma del lavoro, legge 92/2012, che in particolare all‘articolo 4, comma 12, lettera b recita: «gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine».
La legislazione prevede diversi e differenti diritti di precedenza: ad esempio l’articolo 15 comma 6 della legge 264/1949 lo introduce per i lavoratori licenziati per riduzione di personale, mentre l’articolo 5 del D.Lgs. 368/2001 lo regola in relazione ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. Ed è proprio questa la norma al centro della circolare dei consulenti del Lavoro, con specifico riferimento ai seguenti commi:
- 4-quater: stabilisce il diritto di precedenza (fatte salve diverse disposizioni dei contratti nazionali, territoriali o aziendali) per il «lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi». Il diritto vale nelle assunzioni a tempo indeterminato, per le stesse mansioni, effettuate entro i successivi 12 mesi.
- 4-quinquies: stabilisce il diritto per il lavoratore, assunto a termine per attività stagionali, nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato (per le stesse attività).
- 4-sexies: il diritto previsto dai precedenti due commi «può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».
E’ quest’ultimo il punto fondamentale, e in sinstesi stabilisce che il lavoratore precedentemente assunto a termine deve manifestare entro sei mesi dalla cessazione del rapporto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza (valido per 12 mersi, in caso di nuove assunzioni a tempo deterimnato,), mentre il lavoratore stagionale deve esprimersi entro tre mesi, e il suo diritto a quel punto vale sempre per 12 mesi sui nuovi contratti a termine.
Le circolari INPS
I consulenti del lavoro fanno presente che le due circolari applicative dell’INPS sugli incentivi all’assunzione, la 137/2012 e la 131/2013, non prevedono che il diritto di precedenza sia una facolotà del lavoratore, esercitabile nei termini sopra descritti, ma anzi sembrano considerarlo un automatismo, il non rispetto del qaule potrebbe costare il diritto dell’azienda a ottenere l’incentivo. In particolare, la circolare 131/2013, al punto 5.2 ricorda che «tranne casi particolari, non spetta l’incentivo se la trasformazione interviene oltre i primi sei mesi del rapporto a termine, perché il lavoratore ha nel frattempo maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 5, co. 4 quater, d.l.vo 368/2001». E la circolare 137/2012 aggiunge che «l’incentivo potrà essere riconosciuto qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano preventivamente offerto l’assunzione al lavoratore titolare del diritto».
In alcun passaggio, sottolineano i consulenti del lavoro, l’istituto evidenzia che l’obbligo del datore di lavoro interviene solo dopo che il lavoratore ha manifestato il suo interesse entro sei mesi, e anzi «così come richiamata dall’Istituto, la norma sembra prevedere un’attivazione implicita del diritto di precedenza, senza alcuna manifestazione di volontà in capo al lavoratore portatore di tale diritto».
Il chiarimento
Se la lettura interpretativa INPS fosse corretta, sottolinea la circolare, i datori di lavoro per tutelarsi dovrebbero «interrogare il lavoratore al fine di ottenere una dichiarazione circa l’interesse o meno a sfruttare il diritto di precedenza». Ma qui intervengono due obiezioni: la prima, relativa al fatto che si tratterebbe di un ribaltamento dell’onere non in linea col dettato normativo, che non prevede alcuna procedura in capo al datore di lavoro. La seconda, su una specifica presa di posozione del ministero del Lavoro in proposito, contenuta nella circolare 13/2008, che evidenzia proprio la possibilità di esercitare i diritti di precedenza «a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro».
Risultato: in sede di verifica sulla spettanza delle agevolazioni contributive, secondo i consulenti del lavoro, l’Inps potrà negarle solamente nel caso di mancato rispetto da parte dell’impresa del diritto di precedenza di un lavoratore che abbia manifestato il proprio interesse nei tempi e
nei modi previsti dal D.Lgs. n. 368/2001. In caso contrario l’istituto «non avrà titolo a disconoscere l’agevolazione» (Fonte: circolare 15/2013 dei consulenti del Lavoro).