Pronti modelli di domanda e istruzioni INPS per ottenere l’indennità di prestazione di incentivo all’esodo di lavoratori prossimi alla pensione prevista dalla Riforma del Lavoro. La norma consente di stipulare accordi fra aziende con più di 15 dipendenti e dipendenti a meno di 4 anni dalla pensione: ritirandosi in anticipo, si riceve da subito un assegno pari a quello che si maturerebbe con i requisiti pensionistici pieni. La prestazioneè erogata dall’INPS ma è finanziata dal datore di lavoro.
Quadro normativo
I criteri di applicabilità (accordi ammissibili, procedure, requisiti) sono indicati nella Riforma del Lavoro (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge 92/2012), modificata dalla Legge Sviluppo bis (legge 221/2012, di conversione del dl 179/2012). L’INPS ha poi fornito le indicazioni operative sulla prestazione con la Circolare n. 119 del 1° agosto 2013 e ora rilascia i modelli per la domanda preliminare e di prestazione, con le relative istruzioni: è tutto nel Messaggio INPS n.17768 del 5 novembre 2013.
Moduli di domanda
Previste due fasi: prima l’azienda inoltra istanza di ammissione al beneficio, indicando i lavoratori a cui applicare il trattamento e allegando il relativo accordo sindacale; successivamente, se e quando riceve il via libera INPS (previa verifica dei requisiti), si può inoltrare domanda di prestazione. Al messagio INPS sono allegati entrambi i moduli:
- Domanda preliminare: bisogna inserire dati dell’azienda ed estremi del verbale di accordo sindacale (completi di indicazione sul numero dei lavoratori interessati), allegando verbale di accordo sindacale ed elenco dei lavoratori per cui si chiede il beneficio.
- Domanda di prestazione: firmato anche dal lavoratore, deve comprendere informazioni su lavoratore titolare della prestazione, ultimo rapporto di lavoro, dati utili al calcolo della prestazione, tipologia di pensione (di vecchiaia, anticipata, compimento dei 64 anni per i dipendenti privati previsto dal comma 15-bis dell’art. 24 della legge n. 214/2011), gestione previdenziale competente, eventuali detrazioni, conto bancario o postale su cui accreditare la somma mensile.
L’esito della verifica INPS sulla richiesta di prestazione tramite la funzionalità “contatti” del fascicolo elettronico aziendale: nel campo “esito” della sezione “Dati Richiesta” con oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n, 92/2012)“, compare la dicitura “accolta” se l’esito è positivo o “respinta” se è negativo.
La prestazione
- Accolta la domanda, la prestazione verrà pagata dall’INPS in 13 mensilità, il primo giorno bancabile di ciascun mese. Il lavoratore riceverà l’informazione notifica di pagamento effettuato e data di scadenza prestazione.
- Non c’è nessun automatismo fra incentivo all’esodo e pensionamento vero e proprio; quando termina la prestazione (durata massima 4 anni) il lavoratore deve presentare domanda di pensione all’INPS.
- All’indennità di prepensionamento non si possono applicare trattenute, tipo cessione del quinto; eventuali riscatti e ricongiunzioni devono essere liquidati prima dell’accesso alla prestazione.
L’indennità
La misura della contribuzione mensile dovuta al lavoratore è individuata con gli stessi criteri di calcolo dei contributi figurativi ASPI, quindi (come precisato nella circolare INPS 142 del 2012) vanno considerate tutte le settimane, anche se parzialmente retribuite (in Uniemens settimane di tipo “X” o “2”: la retribuzione delle settimane di tipo 2 sarà integrata al valore pieno con l’utilizzo dell’ informazione “Sett./Diff. Accredito”).Gli stessi criteri devono essere utilizzati dall’azienda nell’individuazione della retribuzione imponibile di calcolo della contribuzione correlata. L’azienda deve assumere la retribuzione imponibile esposta in UNIEMENS e sommare l’imponibile perso per eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo. (Fonte: messaggio Inps del 5 novembre 2013)