Esodati, le istruzioni INPS per la terza salvaguardia

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Settembre 2013
Aggiornato 4 Gennaio 2015 19:35

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In scadenza i termini per la presentazione delle domande da parte dei 10.130 esodati della terza salvaguardia: ecco quando si fa istanza all'INPS e quando alla Dtl, con regole caso per caso nell'apposito messaggio INPS.

In scadenza i termini per accedere alla salvaguardia per 10.130 lavoratori esodati tutelati dalla terza salvaguardia: entro il 25 settembre 2013 devono essere presentate le istanze, corredate dell’accordo di mobilità e delle informazioni sulla data di cessazione del rapporto di lavoro. Stessa scadenza per i lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie ma le cui domande sono state accolte dalle Dtl e per coloro che sono stati esclusi perché avevano ripreso l’attività lavorativa, i quali devono ripresentare le domande di accesso alla salvaguardia. In merito l’INPS aveva fornito le istruzioni operative con il Messaggio n. 12577 del 2 agosto 2013. I riferimenti normativi sono l‘articolo 1, comma 231, della Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012), e il decreto ministeriale del 22 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 123 del 28 maggio 2013. Vediamo le regole per ogni tipologia di salvaguardati. =>I lavoratori esodati della 3a salvaguardia

Lavoratori in mobilità

Si tratta di un contingente di 2.560 lavoratori, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 231, lettera a). Devono perfezionare i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione della mobilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande utilizzando come criterio la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nei casi di sospensione dell’indennità e slittamento del periodo di fruizione, vengono considerate solo le sospensioni del trattamento di mobilità ordinaria intervenute entro il 28 maggio 2013, la data della pubblicazione del decreto attuativo ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Questo vale solo per la mobilità ordinaria (quella in deroga non comporta slittamenti della prestazione). Per accedere alla salvaguardia, questi lavoratori devono presentare istanza, corredata dell’accordo di mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio entro il 25 settembre 2013 (il 120esimo giorno dal 28 maggio 2013, come prevede il decreto attuativo ministeriale), specificando la data di cessazione del rapporto di lavoro. Sarà poi la Dtl a trasmettere all’INPS, entro 45 giorni dall’acquisizione, le istanze. Se i lavoratori non sono in grado di produrre l’accordo di mobilità, questo verrà acquisito dalla DTL presso i datori di lavoro che hanno proceduto ai licenziamenti o presso le competenti Pubbliche Amministrazioni. => Vai alle istruzioni per la domanda alla Dtl

Lavoratori in contribuzione volontaria

Sono 1.590 lavoratori, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti per la pensione (secondo le regole pre-riforma) entro il 6 gennaio 2015 (art. 1, comma 231, lettera b). Se hanno svolto dopo il 4 dicembre 2011 altre attività lavorative, non devono aver guadagnato un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività superiore a euro 7.500 annui. Il criterio INPS nel monitoraggio delle domande è la data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari. Attenzione: non sono tutelati da questa salvaguardia i lavoratori autorizzati a versamenti volontari relativi a rapporti part-time o a sospensioni del rapporto di lavoro non coperte da retribuzione (ad esempio, l’aspettativa). Questi lavoratori devono presentare domanda all’INPS entro il 25 settembre 2013 (120 giorni dal decreto ministeriale), con modalità telematica. Le istruzioni relative alle domande sono contenute nel messaggio 8824 del 30 maggio 2013: i due moduli da utilizzare, AP90 (prosecuzione volontaria) e AP 91 (prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria, vedi il capitoletto dedicato qui sotto), sono reperibili nella sezione “Moduli” della pagina iniziale del sito INPS. Si possono scaricare, compilare e poi presentare alla sede INPS tramite la modalità online, rivolgendosi ai patronati, via PEC. Se l’INPS non concede il beneficio, si può presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta negativa. Le sedi INPS riceveranno precise istruzioni per informare i prosecutori volontari che sono stati esclusi dalle precedenti salvaguardie per aver ripreso a lavorare della possibilità di presentare nuova istanza entro il 25 settembre 2013.

Lavoratori con accordi di incentivo all’esodo

Si tratta di 5.130 unità, che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi entro il 31 dicembre 2011, che maturano i requisiti per la pensione entro il 6 gennaio 2015 (art. 1, comma 231, lettera c). Possono aver svolto, dopo la cessazione, attività lavorative a condizione che dopo il 30 giugno non abbiamo guadagnato più di 7.500 euro. La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi (esempio: le comunicazione obbligatorie alla Dtl). Il criterio INPS per il monitoraggio delle domande è la data di cessazione del rapporto di lavoro. Questi lavoratori devono presentare istanza alla Dtl (quella davanti a cui è stato sottoscritto l’accordo oppure quella competente in base alla residenza del lavoratore), allegando l’accordo sulla cessazione del rapporto di lavoro, entro il 25 settembre 2013. Attenzione: i lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie ma le cui domande sono state accolte dalle Dtl, oppure coloro che sono stati esclusi perché avevano ripreso l’attività lavorativa, devono ripresentare l’istanza entro il 25 settembre 2013.

Lavoratori in mobilità ordinaria

Sono 850 lavoratori, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla stessa data. Devono attendere il termine della fruizione dell’indennità per poter effettuare il versamento volontario, e devono perfezionare il requisito pensionistico, secondo le regole pre-riforma, entro il 6 gennaio 2015. Se trovano nuova occupazione dopo la mobilità, sono esclusi dalla salvaguardia. Il criterio INPS per la selezione delle domande è la data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari. Questi lavoratori presentano domanda all’INPS entro il 25 settembre 2013, in via telematica, secondo le modalità descritte nel capitolo relativo alla contribuzione volontaria. => Vai allo speciale esodati

Consulenza e informazioni INPS

L’INPS ricorda che in tutte le sedi saranno predisposti i punti di assistenza Sportello Amico, che funzioneranno per almeno 28 ore settimanali nelle Agenzie interne e complesse e per 20 ore nelle Agenzie territoriali. Per quesiti di carattere normativo o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto è stata istituita la casella di posta elettronicasalvaguardia10130@INPS.it”, priva di rilevanza esterna. Questo indirizzo è utilizzabile solo dalle strutture regionali. Ci sono altri due indirizzi, per i lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (dctrattpensuff1@inpdap.gov.it) e per gli iscritti alla gestione ex Enpals (dpp@enpals.it).

Per maggiori informazioni consulta il messaggio INPS 12577 del 2 agosto 2013