Ecco le istruzioni INPS per ottenere il congedo di paternità riservato ai lavoratori padri (anche adottivi e affidatari) dalla Riforma del Lavoro Fornero, in via sperimentale per il 2013-2015 (articolo 4, comma 24, lettera a, legge 92/2012), durante il quale si percepisce un’indennità pari al 100% della retribuzione soggetta a tassazione corrente (leggi di più). Il congedo obbligatorio di un giorno è un diritto autonomo, indipendente da quello della madre e riconosciuto anche al padre che ne fruisce al suo posto (articolo 28 del dlsg 151/2001). Il congedo facoltativo (uno o due giorni anche continuativi) è invece alternativo alla maternità – la lavoratrice rinuncia ad altrettanti giorni del proprio congedo in favore del padre – e spetta anche se la madre non usufruisce del proprio congedo di maternità, da godere nei primi 5 mesi di vita del bambino o di ingresso in famiglia o in Italia, per adozioni e affidamenti nazionali o internazionali dal 1°gennaio 2013 (=> Approfondisci la disciplina sul congedo parentale).
Domanda di congedo
Vediamo quando è necessario rivolgersi all’INPS e quando al datore di lavoro, nei casi in cui funge da sostituto d’imposta per i dipendenti di azienda privata: i lavoratori dipendenti devono comunicare in forma scritta all’azienda i giorni in cui intendono fruire dell’indennità, con un anticipo di almeno 15 giorni; i dipendenti della PA sono ancora in attesa di specifiche regole da parte del ministero; l’indennità durante il congedo di paternità è invece corrisposta dall’INPS per i seguenti lavoratori: stagionali; operatori agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato); lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine; addetti ai servizi domestici e familiari; lavoratori disoccupati o sospesi. Questi lavoratori devono presentare domanda all’INPS, compilando gli appositi moduli con i dati anagrafici completi propri e del neonato, la propria qualifica, il proprio settore e attività e tipo di richiesta (congedo obbligatorio, facolativo eccetera). Possono presentarli direttamente o attraverso patronati, allegando la dichiarazione della madre lavoratrice di non fruizione del proprio congedo, con allegata copia del documento di identità della dichiarante. Le istruzioni sono contenute nella circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013 (scaricala) e nel messaggio 12.129 del 26 luglio 2013, nei qui allegati è presente il modulo (scarica il modulo).