Lavoro intermittente
Per scongiurare un utilizzo stabile del contratto intermittente – che per natura serve a coprire fabbisogni episodici – il Decreto Lavoro ammette il contratto per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari per ciascun lavoratore. Nuove sanzioni per chi supera il limite di utilizzo massimo ma meno paletti per la mancata comunicazione preventiva (tra 400 e 2.400 euro per lavoratore): niente multe quando manca la volontà di occultare la prestazione di lavoro. Infine, viene prorogata la deroga alla Legge Fornero per i contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore, confermandone la validità non più solo fino al 18 luglio 2013 ma fino al 1° gennaio 2014 (leggi di più).
Contratti a progetto
Affinché sia regolare, il contratto a progetto – di cui all’articolo 61 e seguenti del Dlgs 276/2003 – deve essere stipulato per iscritto e contenere la descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, senza che esso comporti lo svolgimento di mansioni meramente esecutive e ripetitive individuabili dai contratti collettivi nazionali. Il rapporto di collaborazione deve essere collegato a uno o più progetti specifici (determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore), e a un risultato finale che non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (=>consulta la normativa).
Lavoro accessorio
Con il termine “prestazioni di lavoro accessorio” si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (vai ai dettagli).
Licenziamenti
Il Decreto ha voluto rafforzare lo strumento della conciliazione preventiva inducendo le parti a parteciparvi tenendo conto dell’eventuale assenza di una delle due, al momento in cui sarà chiamato a decidere (approfondisci). Inoltre, in tema di licenziamenti modifica le procedure di fronte alla direzione territoriale del Lavoro, obbligatoria nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Si esclude nei casi di superamento del periodo di comporto di malattia. Altri casi di esclusione riguardano il licenziamento: per cambio di appalto con contestuale assunzione del dipendente presso altro datore di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore edile. =>Scarica il Dl Lavoro