Tratto dallo speciale:

Indeterminato: il contributo per il licenziato

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 2 Luglio 2013
Aggiornato 25 Novembre 2013 11:02

logo PMI+ logo PMI+
Tassa licenziamenti: ultimi chiarimenti INPS sul contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Chiarimenti sul contributo introdotto dalla Riforma del Lavoro Fornero e dovuto dai datori di lavoro nei casi di licenziamento di un dipendente con contratto a tempo indeterminato (41% del massimale ASPI.

Contributo e diritto Aspi

La cosiddetta tassa sui licenziamenti è dovuta in tutti i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenuti dal 1° gennaio 2013 per causali che darebbero diritto all’ASPI, indipendentemente dal requisito contributivo.

=>Leggi come applicare il contributo Aspi sui licenziamenti

In tema è controverso: l’INPS aveva già fornito le prime indicazioni operative con la circolare n. 44/2013 (leggi di più), ora confermata nei contenuti.

Nel recente Messaggio n.10358, infatti, si chiarisce ogni dubbio applicativo su alcuni casi critici, sulla base delle modifiche alla norma introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (comma 250, Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

L’articolo 2, commi da 31 a 35 della legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) prevede che «nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASPIi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».

=> Leggi scadenze e istruzioni per datori di lavoro per la tassa sui licenziamenti

Anzianità aziendale

Per il calcolo dell’anzianità aziendale devono essere considerati tutti i periodi di lavoro, anche con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, ad esclusione dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5 del D.lgs, 151/2001 (coniuge o genitore di portatore di handicap grave) e le ipotesi di sospensione per aspettativa non retribuita.

Per quanto concerne i periodi a tempo determinato questi computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità e in tutti i casi in cui si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%, ovvero in tutte le situazioni che comportano una stabilizzazione.

=>Scopri chi ha diritto all’Aspi

Per i lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex articolo 2112 c.c. deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente.

Esenzioni

Il contributo non è dovuto in caso di interruzioni di rapporti di lavoro da parte degli organi delle procedure concorsuali (fino all’abrogazione preivsta per il 1° gennaio 2016 dell’articolo 3 della legge n. 223/91) e da parte delle aziende tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (fino al 31 dicembre 2016), al fine di evitare un doppio prelievo.

Modalità versamento

Il contributo deve essere pagato in un’unica soluzione il mese successivo a quello della denuncia di licenziamento (per le cessazioni nei primo trimestre 2013 c’era stato un rinvio al 16 giugno).

Dovrà poi esssere trasmesso un flusso UniEmens valorizzato, nell’elemento “CausaleADebito” di “AltreADebito” di “DatiRetributivi”, con il nuovo xcodice causale “M400″, relativo al “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012″. Nell’elemento “ImportoADebito” va indicato l’importo da pagare.

Per maggiori informazioni consulta il Messaggio INPS n.10358