La circolare del ministero del Lavoro n. 19 del 5 giugno 2013 fornisce le ultime istruzioni per la terza tranche di Esodati: il provvedimento riporta le regole applicative per la presentazione delle istanze, riferendosi alle rimanenti categorie di lavoratori inclusi nella salvaguardia.
Il provvedimento riguarda i 7.690 i lavoratori che devono presentare la domanda alle DTL (Direzioni Territoriale del Lavoro:
- lavoratori in mobilità,
- cessati per accordi individuali e collettivi-
I «dirigenti e il personale delle aree funzionali delle Dtl, già nell’immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento, utile a facilitare l’utenza ai fini della tempestiva e agevole attuazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale».
La circolare non riguarda invece i 2440 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria: i 1.590 con i requisiti previsti dalla lettera b, comma 231 della legge 22/2012, e gli 850 con i requisiti previsti dalla lettera d, comma 231 della Stessa legge di Stabilità 2013) devono presentare domanda all’INPS (ecco le regole per loro).
Il terzo decreto esodati – in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio – prevede infatti procedure diverse per ogni categoria di lavoratori. La salvaguardia in questione è quella prevista dalla legge 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013), art. 1, commi 231-235, regolamentata dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013.
=> Approfondisci il Terzo Decreto Esodati
Come fare domanda alle DTL
Le domande vanno presentate alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 25 settembre 2013 (120 giorni dalla pubblicazione del terzo decreto esodati in Gazzetta Ufficiale), con le seguenti modalità:
- i 2.560 lavoratori collocati in mobilità salvaguardati in base alla lettera a, comma 231, dell’articolo 1 della legge 22/2012, ovvero cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità, e comunque entro il 31 dicembre 2014: devono presentare la domanda alla DTL competente per territorio in funzione del loro indirizzo di residenza.
- I 5.130 esodati salvaguardati dalla lettera c del comma 231, sempre della Legge di Stabilità 2013, ovvero coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, che possono avere svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 30 giugno 2012 sia al massimo pari a 7mila 500 euro e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il dicembre 2014: questi lavoratori devono presentare domanda alla DTL presso cui sono stati sottoscritti gli accordi oppure alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore.
Dove presentare le istanze
Possono essere presentate direttamente dai lavoratori interessati, oppure attraverso i patronati o i professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro e via dicendo), alla Dtl competente nei seguenti modi:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata: esempio DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it
- all’indirizzo email dedicato: esempio, DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it
- per raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Ministero ha messo online l’elenco degli indirizzi mail a cui inoltrare l’istanza, eccoli.
Moduli e documenti da allegare
I moduli istanza sono a disposizione sul sito del ministero (clicca qui). Devono contenere gli elementi identificativi dle richiedente (dati anagrafici, codice fiscale) e dell’azienda, e l’esatta individuazione della tipologia giuridica in base alla quale si richiede la salvaguardia (barrando la relativa casella).
La domanda deve essere corredata da copia di documento di identità.
Ci sono poi altri documenti da presentare, diversificati per le due categorie di salvaguardati. Quelli compresi nella lettera a del comma 231 devono allegare:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art.446 DPR 445/2000) relativa all’accordo di mobilità, governativo e non governativo, con i riferimento del datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento: è presente sul sito del ministero, scaricala qui.
- copia dell’accordo di mobilità (se il lavoratore non è in grado di produrlo, provvede direttamente la DTL).
I lavoratori salvaguardati invece dalla lettera 3 dello stesso comma 231 devono allegare:
- dichiarazione sostituiva di certificazione (sempre ex art.446 DPR 445/2000) relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa o allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto a tempo indeterminato, purchè non abbia prodotto dopo il 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo non superiore a 7mila500 euro: è pubblicata sul sito del ministero, scaricala qui.
- copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto: si ricorda che per questi lavoratori il beneficio è ammesso solo se la data di licenziamento risulta da elementi certi e oggettivi.
Nelle istanze i lavoratori si dichiarano consapevoli che l’ammissione al beneficio è subordinata all’attività di monitoraggio dell’INPS.
numero 19 del 5 giugno 2013