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Esodati, operativa la terza salvaguardia

di Barbara Weisz

Pubblicato 29 Maggio 2013
Aggiornato 25 Giugno 2013 06:57

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In Gazzetta Ufficiale il terzo decreto esodati, relativo alla salvaguardia prevista dalla Legge di Stabilità: platea, norme e termini per presentare l'istanza di pensione.

Parte la salvaguardia per i 10.130 lavoratori coperti dal terzo decreto esodati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 2013: si tratta del provvedimento firmato dall’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero (vedi i dettagli) in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, art. 1, commi 231-235).

=>Leggi le ipotesi allo studio su esodati e pensione anticipata

I lavoratori salvaguardati da questo decreto possono andare in pensione con le regole precedenti alla Riforma delle Pensioni (contenuta nel Salva Italia, Dl 201/2011). Eccoli chi sono e cosa devono fare:

  • 2.560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in  deroga a seguito di accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità, e comunque entro il 31 dicembre 2014 (lettera a, comma 231, articolo 1 legge 22/2012): questi lavoratori devono presentare istanza alla DTL (direzione territoriale del lavoro) competente per territorio, corredata dell’accordo di mobilità, entro il 25 settembre 2013 (120 giorni dalla pubblicazione del terzo decreto esodati in Gazzetta Ufficiale), indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore non è in grado di produrre l’accordo di mobilità, la Dtl lo acquisirà presso il datore di lavoro o la competente Pubblica Amministrazione. La Dtl trasmette l’istanza all’Inps entro 45 giorni dal ricevimento.
  • 1.590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno  un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore della riforma delle pensioni (6 dicembre 2011). Questo lavoratori possono aver svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, ma non riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, e a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 4 dicembre 2011 sia al massimo pari a 7mila 500 euro. Questi lavoratori devono aver conseguito il diritto alla pensione entro il dicembre 2014 (lettera b, comma 231: presentano domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013.
  • 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011. Possono avere svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non  riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che il reddito annuo lordo conseguito dopo il 30 giugno 2012 sia al massimo pari a 7mila 500 euro. Anche qui, il perfezionamento dei requisiti per la pensione deve essere conseguito entro il dicembre 2014 (lettera c, comma 231): questi lavoratori devono presentare domanda alla DTL davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi di incentivo all’esodo o a quella competente per territorio, entro il 25 settembre 2013. Alla domanda va allegato l’accordo.
  • 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati  in mobilità ordinaria alla predetta data, che devono attendere il termine della mobilità per poter effettuare  il versamento volontario. Devono perfezionare i requisiti pensionistico entro il dicembre 2014 (lettera d, comma 231): presentano domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013.

Criteri di precedenza

Nell’esaminare le relative domande, l’Inps tiene conto dei seguenti criteri:

  • mobilità: data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • prosecuzione volontaria: cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.
  • lavoratori cessati in base ad accordi collettivi o individuali, data di cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso si fa presente che la data di cessazione deve risultare da documenti certi e attendibili, come le comunicazioni obbligatorie alle direzione territoriale del lavoro.

Quando vengono raggiunti i limiti numerici previsti dal decreto, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

Il punto sugli esodati

Dopo la Riforma delle Pensioni, che ha creato il problema esodati (lavoratori rimasti senza stipendio nè pensione in seguito alle nuove regole sull’età pensionabile), sono state previste tre salvaguardie, per un toale di 130mila persone:

  • Prima salvaguardia: riguarda 65mila esodati, è prevista dal prevista dal comma 14 dell’art. 24 del Salva Italia e regolamentata dal decreto interministeriale del giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012. Questi lavoratori hanno già presentato domanda all’Inps, che ha accolto 62mila istanze e ha già iniziato ad erogare le pensioni (leggi qui).
  • Seconda salvaguardia: riguarda 55mila esodati, è prevista dall’articolo 22 del DL 95/2012 (spending review), convertito con legge n. 135 del 2012, regolamentata dal decreto ministeriale dell’ ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013. Per questi lavoratori ci sono le prime istruzione operative Inps, contenute nella circolare del 18 marzo 2013 (leggi qui).
  • Terza salvaguardia: è quella per 10mila 130 lavoratori prevista dalla Legge di Stabilità 2013 e regolamentata dala decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La questione esodati non è risolta, le stime definitive sulla platea totale da salvaguardare sono diverse: l’Inps ne ha contati circa 390mila, per cui all’appello dopo i tre provvedimenti già emessi mancherebbero quasi 200mila persone.

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, 22 aprile 2013, in Gazzetta Ufficiale