La detassazione dei premi di produttività diventa operativa, grazie all’accordo fra le parti sociali, ovvero fra sindacati (Cgil, Cisl e Uil) e Confindustria.
L’intesa prevede accordi territoriali o aziendali, grazie ai quali si possono ottenere le agevolazioni fiscali sulla produttività previste dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, comma 481), dal successivo decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 (leggi qui).
Si tratta di un’aliquota agevolata al 10% sulla parte di salario parametrata alla produttività, applicabile ai redditi fino a 40mila euro annui lordi.
Il premio massimo è pari a 2.500 euro. Come è noto, per questo 2013 l’agevolazione è finanziata con 950 milioni di euro.
=>Come applicare la detassazione produttività 2013
Come siglare l’accordo
L’intesa fra Confindustria e sindacati prevede due possibilità: la sottoscrizione degli accordi a livello territoriale, da parte delle relative associazioni imprenditoriali, oppure intese a livello aziendale.
Le imprese prive di rappresentanza sindacale possono siglarle con le organizzazione territoriali dei sindacati firmatari (Cgil, Cils e Uil) avvalendosi dell’assistenza delle associazioni territoriale aderenti a Confindustria.
Salvo diversa previsione dei contratti aziendali, le imprese applicano gli accordi di produttività a tutti i dipendenti, anche se lavorano in sedi diverse da quella in cui è valido l’accordo territoriale.
Come previsto dalla legge e dal successivo decreto, l’agevolazione fiscale si applica alla quota di retribuzione relativa a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
Come calcolare il premio
L’elemento fondamentale a cui parametrare la produttività, in base all’accordo sindacale, è la modifica dell’orario di lavoro applicato in azienda.
In base a quanto previsto dalla circolare ministeriale del Lavoro dello scorso 3 aprile, significa che il salario di produttività è rapportato a modifiche nella distribuzione degli orari di lavoro, nella gestione dei turni, a eventuali giornate aggiuntive (ad esempio lavoro domenicale o festivo), a orari a scorrimento su giornate non lavorative, alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro.
=>Leggi anche: aspetti contabili della detassazione del salario di produttività
L’accordo si applica anche ai lavoratori in somministrazione.
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