Anche il terzo decreto esodati, con la salvaguardia per altri 10mila lavoratori, è stato firmato dal ministero del Lavoro Elsa Fornero: per l’operatività bisogna attendere la registrazione alla Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta del provvedimento previsto dalla Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, articolo 1, commi 231-235), in base al quale vengono ammessi alla pensione con le regole precedenti la riforma delle pensioni altri 10.130 lavoratori: sale così a 130mila il numero totale dei salvaguardati.
La firma del decreto era attesa da giorni, dopo che i primi di aprile si erano conclusi i lavori delle commissioni parlamentari istituite a inizio legislatura.
Lo stesso ministro Fornero aveva annunciato tempi brevi per l’emanazione definitiva (leggi), che alla fine è giunta con una settimana di ritardo rispetto a quanto previsto.
Lista salvaguardati
- 2.560 lavoratori collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, che maturano i requisti per la pensione entro la fine della mobilità, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
- 1.590 autorizzati al proseguimento volontario dei contributi entro il 4 dicembre 2011, che abbiano versato almeno un contributo alla data di entrata in vigore della riforma delle pensioni (6 dicembre 2011), anche se hanno continuato a lavorare, purché non con contratto dipendente a tempo indeterminato e senza aver guadagnato, dopo il 4 dicembre 2011, oltre 7mila500 euro annui lordi: devono perfezionare il requisito per la pensione entro il 36esimo mese successivo all’entrata in vigore della Riforma (quindi, entro il dicembre 2014).
- 850 autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità alla stessa data: devono attendere la fine della mobilità per effettuare il primo versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti per la pensione entro fine dicembre 2014.
- 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011: possono aver lavorato dopo la cessazione, guadagnando dopo la data del 30 giugno non oltre 7mila500 annui lordi, e devono perfezionare i requisiti per la pensione entro fine dicembre 2014.
Criteri di assegnazione
Nell’esaminare le domande, l’Inps terrà conto di determinati criteri di precedenza.
- Per i lavoratori in mobilità, cessazione del rapporto di lavoro.
- Per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria: cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.
- Per i lavoratori cessati in base ad accordi collettivi o individuali, data di cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso si fa presente che la data di cessazione deve risultare da documenti certi e attendibili, come le comunicazioni obbligatorie alle direzione territoriale del lavoro.
Adempimenti necessari
- Lavoratori in mobilità: istanza alla Dtl, corredata dell’accordo di mobilità.
- Lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi: nel primo caso, presentano istanza alla Dtl competente in base alla residenza, nel secondo a quella davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi.
- Tutti gli altri presentano istanza all’Inps.
In tutti i casi, le domande vanno presentate entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, che arriverà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.