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Voucher Lavoro: attività con tetto a 2mila euro

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Aprile 2013
Aggiornato 28 Maggio 2014 10:36

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Istruzioni INPS per applicare la Riforma del Lavoro sulle prestazioni occasionali pagate con voucher: limiti per committente impresa commerciale o professionista, novità per imprese familiari, regole per quelle agricole.

Una delle principali novità in materia di lavoro accessorio previste dalla Riforma Fornero riguarda imprese commerciali e professionisti: se per le altre categorie di prestatori di lavoro occasionale (imprenditori agricoli e piccoli artigiani) resta il tetto di 5mila euro per singolo lavoratore pagato con voucher, per il committente imprenditore commerciale o professionale, il limite scende a 2mila euro annui.

Superare il limite comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

A fare il punto sulle novità introdotte dal comma 32 dell’articolo 1 della legge 92/2012, (che riscrive l’articolo 70 del Dlgs 276/2003)  è la nuova circolare applicativa INPS n. 49 del 29 marzo 2013.

=> Leggi le novità sul lavoro occasionale della Riforma Lavoro

Lavoratori occasionali

Dallo scorso 18 luglio 2012 il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto: disoccupati, inoccupati, lavoratori autonomi o subordinati, full-time o part-time, pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Il lavoro accessorio è tuttavia incompatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

=>Lavoro Accessorio: ecco quando spetta il Voucher

Chi percepisce prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito può effettuare lavori occasionali nel limite di 3mila euro complessivi nell’anno solare. Per i lavoratori stranieri, i compensi percepiti tramite voucher sono computati per determinare il reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Attività fino a 2mila euro

Per imprenditori commerciali (articolo 2195 c.c.),  il nuovo limite di 2mila euro annui si applica per i committenti che svolgono attività:

  • industriale diretta alla produzione di beni o di servizi,
  • intermediaria nella circolazione dei beni,
  • di trasporto per terra, o per acqua o per aria,
  • bancaria o assicurativa,
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Per le imprese familiari  il precedente limite di 10mila euro è stato cancellato perché queste aziende vengono assimilate a quelle commerciali, pertanto con tetto a 2mila euro. In più, devono intendersi superate le disposizioni previgenti sullo speciale regime contributivo, con la conseguenza che ai buoni lavoro utilizzati dall’impresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13% da versare alla gestione separata, ai sensi della disciplina generale di cui all’articolo 72, comma 4.

Attività fino a 5mila euro

Resta fermo il precedente limite di 5mila euro per i committenti piccoli immprenditori (articolo 2083 del codice civile), ovvero piccoli artigiani, piccoli commercianti, piccole attività familiari (le altre imprese familiari, come detto sopra, sono invece considerate normali imprese commerciali).

Nel rispetto dei vincoli sul contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno, anche gli enti locali possono ricorrere al lavoro occasionale: per i committenti pubblici il limite è di 5mila euro.

Stesso limite anche per le imprese agricole, in cui si possono utilizzare i buoni lavoro per attività:

  • di natura occasionale e stagionale da pensionati e giovani under 25 iscritti a un ciclo di studi, compatibilmente con gli impegni scolastici o in qualunque periodo dell’anno se universitari.
  • svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972 (produttori agricoli) ma non da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Requisiti aziende agricole

  • Fatturato oltre 7mila: solo pensionati e studenti per lavori stagionali.
  • Fatturato fino a 7mila: chiunque purché non iscritto l’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Uso dei voucher

La novità è la natura oraria del voucher, commisurata alla durata della prestazione, in modo da evitare che un solo buono, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. Naturalmente è possibile remunerare meglio il lavoro riconoscendo più di un voucher per ogni ora di lavoro.

I valori dei voucher sono fissati dal ministero del Lavoro ed i buoni sono numerati progressivamente e datati.
I nuovi buoni lavoro si acquistano presso le rivendite autorizzate (tabaccai, banche, poste) e possono essere anche telematici (come prima).

=> Ecco come chiedere i voucher

I buoni già richiesti alla data in vigore della riforma (18 luglio 2012) sono validi fino al 31 maggio 2013; per questi buoni, valgono le norme precedenti, compreso il vecchio limite di 5mila o 10mila euro.

Adempimenti

E’ vietato l’utilizzo indiretto di buoni lavoro (niente intermediari).

Per attivare forme di lavoro accessorio bisogna fare preventiva comunicazione INAIL /INPS ma da presentare solo all’INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l’invio del fax all’INAIL.

Le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto a indennità di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. INPS n. 44/2009) e il compenso del prestatore/lavoratore è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.