L’INPS ha pubblicato le istruzioni per fare domanda dei bonus riservati alle lavoratrici madri – voucher baby sitter e contributo per l’asilo – introdotti dalla Riforma del Lavoro (legge 92/2012, all’articolo 4, comma 24, lettera b) e volti a sostenere occupazione femminile e genitorialità attraverso misure di conciliazione lavoro-famiglia.
Per il triennio 2013-2015, la norma prevede che la lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, abbia diritto ad un contributo per i servizi di baby sitting o per asili d’infanzia pubblici o privati accreditati.
Il decreto ministeriale 22 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2013), ha previsto criteri di accesso e modalità del contributo (20 milioni di euro annui):
=>Requisiti per i voucher baby sitter e i contributi asilo
Lavoratrici madri
Possono accedere le madri (anche adottive o affidatarie) lavoratrici dipendenti o iscritte alla gestione separata, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o con data presunta del parto entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Le iscritte alla gestione separata INPS (quindi, anche le libere professioniste), non devono essere iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, o pensionate (cioè tenute al versamento della contribuzione in misura piena).
La lavoratrice può accedere al beneficio anche per più figli (una domanda per ciascuno) e come gestante (per gravidanza gemellare, una domanda per ogni nascituro), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già usufruito in parte del congedo parentale.
Escluse:
- lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
- lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
Contributo
E’ pari a 300 euro mensili. Per le dipendenti, è utilizzabile per un massimo di sei mesi, per le autonome per tre mesi. Va utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. I mesi non devono essere necessariamente continuativi.
Il contributo è un’alternativa al congedo parentale (al quale quindi si rinuncia). La fruizione del beneficio è legata alla disponibilità di giornate di congedo parentale. Il mese non è frazionabile, mentre nel congedo parentale lo è.
Esempio: se quindi la lavoratrice usufruisce di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
=> Leggi le nuove norme sul congedo parentale a ore
Le lavoratrici part-time possono fruire del contributo in misura proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.
Erogazione
Il contributo asilo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Quest’ultima deve presentare la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Il voucher baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro (art.72 del Dlgs 276/2003): quindi l’Inps erogherà 300 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
=>Scopri le novità sui voucher della Riforma Lavoro
I voucher
Sono cartacei, vanno ritirati presso la sede INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza (clicca per trovare la tua sede Inps). Possono essere ritirati in un’unica soluzione, solo in parte, o con cadenza mensile.
Prima dell’inizio del servizio di baby sitting, la madre deve effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando il proprio codice fiscale, quello della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
- Contact center Inps/Inail, al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure allo 06164164, da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
- Numero di fax gratuito INAIL 800657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL.
- Il sito web Inail, Sezione Punto cliente.
- La sede INPS.
Vanno poi comunicate tutte le eventuali variazioni.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice consegna i voucher alla baby sitter debitamente compilati e firmati. La baby sitter riscuote il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, convalidati con la propria firma, presentandoli presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
Contributo asilo
La madre sceglie la struttura fra quelle presenti in un elenco formato annualmente dall’INPS, e pubblicato sul sito. Le strutture chiedono di accedere presentando domanda online (ci vuole il PIN). L’INPS accoglie le richieste in base a graduatoria, definita tenendo conto dell’ISEE e della data di presentazione della domanda.
L’INPScomunicherà sul sito il bando che stabilirà tempi e modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, procedure e adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.
Domanda
La domanda di presenta esclusivamente per via telematica, sul sito Inps, nella sezione “Al servizio del cittadino“, seguendo il seguente percorso: autenticazione con PIN, Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito, Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
La domanda specifica:
- Il contributo cui la madre intende accedere. In caso di scelta del contributo per l’asilo, deve indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale è stato iscritto il figlio.
- Il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi.
- La rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale.
- Dichiarazione di aver presentato la dichiarazione ISEE.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie, che avverrà 15 giorni dalla scadenza del bando, la lavoratrice può rinunciare al beneficio sempre comunicandolo per via telematica.
Se rinuncia dopo aver già ritirato i voucher, quelli non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
Siccome il contributo, come detto, è divisibile solo per frazioni mensili, in caso di rinuncia la lavoratrice deve restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro: significa che, se per esempio la madre ha ottenuto 600 euro di voucher (due mesi), e li ha utilizzati solo per 310 euro, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La restituzione dei voucher è necessaria, altrimenti non è valida la rinuncia al beneficio (che quindi non si trasforma in ulteriori mesi di congedo parentale). E’ l’INPS che comunica al datore di lavoro la riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio e, in seguito, le eventuali rinunce.
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