Le verifiche sulle false Partite IVA non partiranno prima del 2014-2015: lo prevede la nuova Circolare INAIL n.15 del 20 marzo 2013 sulle misure previste dalla Riforma del Lavoro (art 1, comma 26, della legge 92/2012), volte a contrastare il ricorso irregolare alle consulenze in azienda, poi ammorbidite dal Decreto Sviluppo (articolo 46-bis comma 1, lettera c del Dl 83/2012).
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Controlli INAIL
Lo slittamento dei controlli al 2014-2015 si rende necessario affinché si possano verificare i casi previsti dalla normativa, che coprono l’arco di due anni.
In base alla norma, infatti, la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa delle Partite IVA scatta, in assenza di prova contraria da parte del committente, se sussistono almeno due dei seguenti presupposti:
- postazione fissa di lavoro presso il committente,
- durata complessiva pari ad almeno otto mesi annui (241 giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi, a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014
- 80% del fatturato dallo stesso committente per almeno due anni solari consecutivi, a partire dal 18 luglio 2012.
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False Partite IVA
Una volta avviati i controlli, qualora si appurasse la presunzione di collaborazione a progetto scatterebbe il relativo pagamento del premio INAIL (con tutte le regole in vigore per i lavoratori subordinati).
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Qualora mancasse anche il progetto, condizione necessaria per un rapporto di lavoro parasubordinato, il contratto diventerebbe automaticamente a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.
Per rapporti in essere al 18 luglio 2012, la norma prevede un periodo transitorio, con applicazione delle nuove regole dal 18 luglio 2013.
Partite IVA genuine
Il committente può sempre dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo. Inoltre, la presunzione legale di falsa partita IVA è esclusa nei seguenti casi:
- prestazione connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
- prestazione svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 (per il 2012, è pari a 18mila 662 euro);
- prestazione è resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.