Istruzioni per i 55mila salvaguardati dal Decreto Esodati (DM 8 ottobre 2012, in G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013): il messaggio INPS n. 4678 del 18 marzo 2013 indica la decorrenza della pensione per la platea dei soggetti interessati, obblighi per lavoratori e aziende, servizi informativi per chiarimenti e precisazioni.
=>Leggi l’elenco dei 55mila esodati salvaguardati
Platea e pensione
- 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali (art. 22, comma 1, lettera a, legge 135/2012): stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011, perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
- 1.600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore (lettera b dello stesso comma): accordi stipulati entro il 4 dicembre 2012, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore da data successiva al 4 dicembre 2011, permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età.
- 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: autorizzazione precedente al 4 dicembre 2011, non rioccupati dopo l’autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, decorrenza pensione entro il 6 gennaio 2015.
- 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale: data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, non rioccupati successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.
Attenzione: i lavoratori con requisiti ma esclusi dal primo Decreto Esodati potranno essere ripescati e inseriti in questo contingente. Sarà l’Inps a trasmettere le comunicazioni attraverso le caselle di posta elettronica dedicate.
In mobilità
Salvaguardati nella fascia dei 40.000, i lavoratori a cui la mobilità è stata applicata grazie a disposizioni successive alla legge 223/1991.
Lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200 (tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 013, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012), da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (tali lavoratori sono indicati in procedura dsweb con codice intervento 014, per effetto della data di licenziamento fino al 30.12.2012). Sono i lavoratori in mobilità grazie all’articolo 7, comma 7, della legge 236/1993.
Lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 562): sono in mobiità in base all’art 1-bis del dl 249/2004, convertito con la legge 291/2004, integrato e modificato dell’articolo 2, commi 1 e 2, del dl 134/2008, convertito con la legge 166/2008.
Lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate (in procedura dsweb indicati con codice intervento 561): in mobilità con l’articolo 2, comma 37, della legge 203/2008.
Uno dei requisiti di tutti questi 40mila salvaguardati è che devono maturare il diritto alla pensione entro la fine della mobilità: il periodo di fruizione dell’indennità deve essere verificato tenendo conto della data del 21 gennaio 2013 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 8 ottobre 2012). Significa che gli eventuali periodi di sospensione della mobilità successivi al 21 gennaio 2013, non sono considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale vanno maturati i requisiti per il pensionamento.
I periodi di sospensione non potranno in ogni caso essere considerati, ai fini della determinazione del periodo di fruizione, per i lavoratori licenziati dopo il 21 gennaio 2013.
Esclusi: I lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano invece nella salvaguardia (applicabile solo a chi è in mobilità ordinaria). Non rientrano nella salvaguardia nemmeno i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi in sede non governativa (aziendale, regionale o comunque locale).
Per le aziende: si ricorda che devono trasmette al ministero del Lavoro gli elenchi dei lavoratori licenziati in ciascun anno di riferimento. Devono utilizzare un file Excel esponendo i dati secondo il modello allegato al decreto (eccolo). Il modello verrà debitamente pubblicato sei siti istituzionali del ministero e dell’Inps, che specificheranno l’indirizzo elettronico presso cui inviare il file.
=> Ecco modelli e procedure per le comunicazioni delle imprese sugli esodati
Fondi di solidarietà
Per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del personale del credito, del credito cooperativo, e del Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell’assegno, esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età, può superare il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di settore, avendo i relativi Comitati amministratori assunto in merito apposite delibere.
Le domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal primo febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
Prosecutori volontari
La condizione della mancata ripresa di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, deve essere resa nota dall’interessato mediante la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità ai sensi del Dpr. 445/2000 e verificata sulla base delle informazioni delle banche dati nella disponibilità dell’Istituto.
Le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part-time o a sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es. aspettative non retribuite), non possono essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro e quindi non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia.
Lavoratori cessati
Le istanze di accesso al beneficio, corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, devono essere presentate entro il 21 maggio 2013 (120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) alle Direzioni territoriali del lavoro davanti alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali. In caso di accordi collettivi, l’istanza va presentata alle direzioni territoriali competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati.
Come già noto, le direzioni territoriali del lavoro istituiscono commissioni che prendono le decisioni sulle istanze. Contro la decisione è possibile presentare riesame, entro 30 giorni dal ricevimento, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Servizi Inps disponibili
Tutte le strutture territoriali dell’Inps devono aprire uno Sportello Amico a cui ci si può rivolgere, aperto per almeno 20 ore settimanali. Sono poi state aperte diverse caselle di posta elettronica:
- salvaguardia55@inps.it,
- dctrattpensuff1@inpdap.gov.it, per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap;
- dpp@enpals.it, per i lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals.
Per approfondire, ecco il messaggio Inps 4678 del 18 marzo 2013