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Lavoro a progetto: nuove regole più severe

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Febbraio 2013
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:18

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Giro di vite sulle collaborazioni a progetto: INAIL e Ministero del Lavoro forniscono nuove indicazioni e requisiti per l'applicazione del contratto da co.co.pro. in qualunque azienda ed in particolare per i ruoli da promoter e nelle onlus.

Si definiscono meglio i contorni della regolamentazione del contratto di lavoro per la collaborazione a progetto: da una parte l’INAIL ha fornito precise indicazioni sui requisiti oggetto dei controlli ispettivi, dall’altra il Ministero ha posto dei paletti alle assunzioni di c.co.pro. nelle ONG (Onlus e organizzazioni a carattere assistenziale) ed ha escluso la possibilità di siglare contratti a progetto nelle imprese che si avvalgono di promoter.

Gli obblighi assicurativi dei co.co.pro non sono cambiati, ma agli ispettori sono state fornite nuove indicazioni per verificare la corretta applicazione delle nuove regole per la trasformazione del contratto.

=>Leggi quali verifiche si effettuano sui Co.Co.Pro.

Requisiti del contratto a progetto

La circolare 7/2013 del Ministero del Lavoro parte con due precisazioni che riguardano le aziende: il contratto a progetto può inquadrare solo attività connotate dal «raggiungimento di uno specifico risultato, obiettivamente riscontrabile e non coincidente con l’oggetto sociale dell’impresa committente».

=> Leggi come cambia il contratto a progetto con la Riforma del Lavoro

In più, come già chiarito con la circolare n. 29/2012, «il progetto gestito autonomamente dal collaboratore non può sinteticamente identificarsi con l’oggetto sociale, ma deve essere caratterizzato da una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso e rappresentare una vera e propria “linea guida” contenente le modalità di esplicitazione dell’obbligazione del collaboratore».

=>Scopri in quali casi si può applicare il Contratto a Progetto

I co.co.pro. nelle Onlus

er quanto riguarda ONG/ONLUS e altre e diverse tipologie di organizzazioni socio assistenziali, si possono attivare contratti co.co.pro. solo alle seguenti condizioni:

  • l’attività del collaboratore deve essere connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato, conseguito attraverso un’attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore,
  • l’oggetto dell’attività del collaboratore deve essere ben descritto, anche se è parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione,
  • deve essere circoscritta l’individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale
  • il collaboratore deve avere apprezzabili margini di autonomia, anche di tipo operativo, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione, il cui compiti non possono essere meramente esecutivi,
  • possibilità di obiettiva verifica sul raggiungimento dei risultati attesi.

Contratti a progetto non validi

Non si possono applicare contratti a progetto a collaboratori che rispondono a puntuali direttive o specifiche indicazioni operative da parte del committente che vanifichino ogni margine di autonomia tecnica e metodologica.

E’ invece possibile rinvenire margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione aspetti operativi, orari di assistenza e concrete modalità di erogazione del servizio.

In definitiva, la natura autonoma del contratto può essere riconosciuta a condizione che il collaboratore determini unilateralmente e discrezionalmente, senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione socio/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa (in proposito, è citato l’interpello n. 5/2010).

Co.co.pro. per i promoter

Si tratta di un lavoro che si svolge normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni e consiste sia nell’organizzazione di un evento e/o sponsorizzazione di un determinato prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o attraverso la pubblicizzazione di specifiche qualità e offerte.

Queste figure professionali svolgono attività con caratteristiche pressoché analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che, come già chiarito con la circolare 29/2012, difficilmente risultano inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto a progetto: i compiti sono in genere di carattere operativo, seguendo indicazioni organizzative e logistiche dell’azienda, senza significativi margini di autodeterminazione da parte del lavoratore, la cui attività, peraltro, non presenta profili di particolare complessità.

Il ministero precisa che a queste attività si possano applicare altri contratti di natura autonoma, come quelli previsti dalla legge 173/2005 sulla vendita a domicilio, che comportano l’obbligo del tesserino di riconoscimento (D.Lgs. 114/1998), e una prestazione di carattere occasionale con un tetto annuo di guadagno non superiore a 5mila euro.

Quanto non è possibile applicare i contratti autonomi della legge 173/2005, saranno gli ispettori a valutare caso per caso (altri contratti autonomi o contratto di lavoro subordinato).

Obblighi assicurativi INAIL

La circolare numero 13 del 19 febbraio 2013 dell’INAIL ribadisce gli obblighi di copertura assicurativa per i collaboratori a progetto.  Il premio assicurativo non subisce variazioni: un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente, calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore.

=> Leggi la Guida all’assicurazione INAIL

Quello che cambia è la possibilità delle aziende di applicare liberamente contratti co. co. pro. In sostanza, il personale ispettivo deve verificare che i requisiti per la stipula e che il progetto non si traduca in una “clausola di stile”, finalizzata a dissimulare il reale rapporto di lavoro.

La sanzione, nel caso di contratto a progetto illegittimo, è la trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato a partire dalla data in cui è iniziata la collaborazione (art. 1, comma 24, legge 92/2012, che modifica l’art. 69, comma 1 del Dlgs 276/2003). Questo vale solo per i rapporti di lavoro instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma, il 18 luglio 2012: le collaborazioni già in corso a tale data possono arrivare alla scadenza del contratto.

Fonti: Circolare 7/2013 del Ministero del Lavoro  e Circolare INAIL n.13/2013