In questa guida sintetica vediamo come l’INPS applica le “nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed inclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Sono le indicazioni fornite alle sedi locali con il Messaggio n. 219 del 4 gennaio scorso, condiviso con il ministero del Lavoro:
I lavoratori che accedono alla pensione attraverso il sistema contributivo, come previsto dall’art. 1, comma 40, L. 335/1995, continuano a usufruire dei periodi di accredito figurativo.
Congedi e maternità
Ad esempio quelli determinati dall’assenza dal lavoro per periodi necessari all’educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età (calcolati in 170 giorni per ciascun figlio), dall’assenza dal lavoro per l’assistenza di figli dal sesto anno di età, del coniuge e del genitore (solo se conviventi e se rientranti in quanto disposto dall’art. 3, L. 104/1992) per 25 giorni l’anno, fino alla copertura del limite massimo di 24 mesi.
Per le lavoratrici madri che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia basata sul sistema contributivo a decorrere dall’1 gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile deve tener conto delle nuove età pensionabili previste dall’art. 24, D.L. 201/2011, conv. nella L. 214/2011.
Pensione supplementare
Per quanto riguarda i supplementi di pensione, è necessario tener conto del fatto che i nuovi requisiti anagrafici necessari per maturare la pensione di vecchiaia basata sia attraverso il sistema misto che quello contributivo, prevedono che il calcolo della quota di supplemento riguardante le anzianità contributive acquisite dall’1 gennaio 2012 in poi vada effettuato secondo il metodo di calcolo contributivo.
Al contrario resta invariata la quota di supplemento riguardante le anzianità maturate prima del 31 dicembre 2011.
Le domande di pensione supplementare presentate dopo l’1 gennaio 2012 fanno riferimento alle nuove età pensionabili previste dall’art. 24, L. 214/2011, e hanno decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della domanda.
Ad oggi, chi ha presentato domanda di pensione supplementare nel 2012, avendo maturato al 31 dicembre 2011 il diritto autonomo al trattamento pensionistico nella forma di previdenza all’interno della quale si richiede la pensione supplementare, non può vedere accolta la propria richiesta per quanto concerne la pensione supplementare da liquidare a carico della gestione separata.
L’accoglimento infatti è subordinato al fatto che la pensione supplementare sia a vantaggio di un soggetto titolare di un trattamento pensionistico a carico dei Fondi (individuati dall’art. 5, L. 1338/1962) o di gestione separata, se il soggetto non ha superato il requisito minimo dell’importo del trattamento pensionistico richiesto dalla norma, se alla data della decorrenza della pensione supplementare sia anche in possesso del requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia e se ha cessato il proprio rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda la maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità, l’attribuzione della maggiorazione deve seguire quanto disposto dall’art. 1, comma 15, L. 335/1995, e quindi deve essere calcolata aggiungendo al montante individuale dei contributi di cui si dispone al momento del pensionamento, una quota di contribuzione aggiuntiva riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella del compimento del sessantesimo anno di età, ottenuta mettendo in relazione la media delle basi annue pensionabili rilevate dagli ultimi 5 anni di contribuzione e rivalutate secondo quanto previsto dall’art. 3. Comma 5, D.Lgs 503/1992.
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Pensione anticipata
I soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età devono tener presente la contribuzione utile per la non riduzione del proprio trattamento pensionistico: per questo si applica una riduzione dell’1% della quota retributiva di pensione maturata il 31 dicembre 2011 per ogni annualità di anticipo rispetto all’età di 62 anni, applicata sulla quota di trattamento calcolata secondo il sistema retributivo.
La riduzione non si applica ai lavoratori che matureranno il requisito di anzianità prima del 31 dicembre 2017, ma solo nel caso in cui l’anzianità derivi da prestazione effettiva di lavoro, intendendosi compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’obbligo di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria e contribuzione da riscatto ex art. 13, L. 1338/1962.
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I soggetti che dispongono di anzianità assicurativa all’1 gennaio 1996 potevano, fino al 31 dicembre 2011, accedere ai trattamenti pensionistici previsti dalla disciplina vigente per gli iscritti dall’1 gennaio 1996, grazie alla facoltà di opzione, prevista dall’art. 1, comma 23, L. 335/1995.
Sistema contributivo
La Riforma Fornero ha introdotto la disposizione secondo la quale chi esercita la facoltà di opzione al sistema contributivo a partire dall’1 gennaio 2012 accede ai trattamenti pensionistici previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto. Ma cosa avviene a chi ha maturato i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione e quelli per il diritto alla pensione nel sistema contributivo alla data del 31 dicembre 2011 e che esercitino la propria facoltà nel 2012?
L’INPS ha richiamato il punto 2.2 della Circolare 149/2004, nel quale si sottolinea che la verifica del possesso dei requisiti al 31 dicembre 2007 era indipendente dal momento in cui il lavoratore esercitava il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.
Ne consegue che anche per quanto riguarda i soggetti che abbiano esercitato la predetta facoltà entro il 31 dicembre 2011 o anche successivamente avendo però al 31 dicembre 2011 i requisiti che gli consentano di conseguire il trattamento pensionistico secondo la normativa precedente, può esercitare il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.
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I requisiti necessari sono: il compimento del sessantesimo anno di età per le donne e del sessantacinquesimo per gli uomini con contribuzione effettiva prevista dalla L. 335/1995 di 5 anni; almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 quelli da lavoro versati prima del diciottesimo anno di età; 35 anni di contributi insieme al requisito anagrafico; in caso di pensione di vecchiaia richiesta da un soggetto che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età è necessario il requisito di “importo” del trattamento pensionistico che non deve essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale.
Se la facoltà di opzione viene esercitata al momento del pensionamento, il lavoratore deve poter visionare presso la sede INPS alla quale si è rivolto, il calcolo della pensione sia secondo il sistema contributivo che secondo quello misto, così da scegliere quale utilizzare.
Se la scelta riguarda il sistema contributivo, è da considerarsi irrevocabile. Se invece la scelta si consuma durante la vita lavorativa è irrevocabile solo dal momento in cui il lavoratore riceve una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso (si vedano a questo proposito le circolari n. 177/2006 e 42/2009).
Tale facoltà di computo può essere esercitata anche nella Gestione separata: i lavoratori che dispongono dei requisiti dall’1 gennaio 2012 possono accedere al trattamento pensionistico a carico della gestione separata, computando al tempo stesso per il diritto a pensione i periodi che non coincidono dal punto di vista temporale e tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nelle gestioni previdenziali previste dall’art. 3, D.M. 282/1996.
Dopo il cumulo sarà necessario verificare il raggiungimento del requisito contributivo che consenta di optare per il sistema di calcolo contributivo, vale a dire 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo, e riscontrare la presenza dei requisiti che garantiscano le prestazioni pensionistiche della Gestione separata, richiesti dall’1 gennaio 2012.
Quindi, chi esercita la facoltà di computo contando sulla contribuzione prevista dall’articolo già citato del D.M. 282/1996, ha diritto a prestazioni pensionistiche in base a requisiti anagrafici e contributivi e può contare sul sistema di calcolo contributivo proprio dei soggetti iscritti alla Gestione separata dall’1 gennaio 1996.
Ai fini della verifica dei requisiti al 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo anche dopo tale data, si specifica nel Messaggio che è comunque necessario che il lavoratore abbia maturato le caratteristiche che gli consentono il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata alla data del 31 dicembre 2011.
Le sedi territoriali dell’INPS dovranno verificare la presenza dei requisiti necessari: sia quello del calcolo contributivo (15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello dell’importo della pensione (non può essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale se il soggetto non ha ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età).
Fino al 31 dicembre 2015 e in via sperimentale, le lavoratrici possono scegliere la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo il calcolo previsto dal sistema contributivo, sempre che entro tale data maturino i requisiti per la pensione, ovvero 35 anni di contributi per i quali sono utili, nel limite di 52 settimane l’anno, i contributi obbligatori, quelli da riscatto e/o da ricongiunzione, quelli volontari, figurativi, ma non lo sono i contributi accreditati per malattia e per disoccupazione.