Una circolare del Ministero del Lavoro (n.32/2012) chiarisce quando le consulenze delle Partite IVA in azienda si trasformano in contratti di assunzione, in base alle regole della Riforma del Lavoro Monti – Fornero, mentre un decreto attuativo individua con precisione i professionisti esclusi dall’applicazione della norma.
La circolare indica le condizioni che determinano l’obbligo di trasformazione del contratto della partita IVA in collaborazione a progetto o in lavoro a tempo indeterminato, ribadendo l’inversione dell’onere della prova.
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Le condizioni di trasformazione del contratto
E’ il comma 26 dell’articolo 1 della Riforma (legge 92/2012) a stabilire che la prestazione lavorativa resa da un titolare di partita IVA è da considerarsi, salvo prova contraria a carico del committente, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano due delle seguenti circostanze:
- durata superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare: la circolare chiarisce che significa 241 giorni lavorati, anche se non continuativi. Per i rapporti in essere all’entrata in vigore della Riforma (luglio 2012), la norma inizia a produrre effetti dal 2014 perché si applica dal 18 luglio 2013 (adeguamento di 12 mesi).
- corrispettivo superiore all’80% di quanto complessivamente percepito dal collaboratore nell’anno solare: la disposizione serve a individuare e scoraggiare situazioni di mono-committenza.
- postazione fissa di lavoro presso una sede del committente: la circolare precisa che sono comprese anche quelle ad uso non esclusivo.
Non scatta la trasformazione del contratto nei casi prestazione lavorativa:
- connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività: il “grado elevato” delle competenze e le rilevanti esperienze, chiarisce il ministero, possono essere comprovate da titoli di studio, qualifiche o diplomi da apprendistato, qualifiche o specializzazioni attribuite da un datore di lavoro per almeno dieci anni.
- svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte un minimale annuo che, chiarisce il ministero, per il 2012 è pari a 14mila 930 euro (moltiplicato per 1,25, significa un reddito di 18mila 662 euro).
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Professionisti
Non scatta la presunzione di subordinazione nemmeno nel caso di prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di professioni regolamentate da un ordine, collegio, albo. Il ministero ha infatti emanato uno specifico decreto (20 dicembre 2012) in cui elenca gli ordini professionali riconosciuti (una trentina).
Tempo indeterminato
La norma prevede che la Partita IVA che non abbia i requisiti richiesti per essere tale sia automaticamente da considerarsi un contratto a progetto. Qui però entra in gioco la definizione di contratto a progetto, su cui la Riforma del Lavoro introduce nuovi paletti: il rapporto deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici, rispettando una serie di requisiti.
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In conclusione se la “falsa” Partita IVA non rispetta nemmeno i requisiti del contratto a progetto, il contratto di lavoro diventa automaticamente a tempo indeterminato.
Nel dicembre scorso il ministero del Lavoro con un’apposita circolare ha chiarito quali sono i lavori a cui non si può mai applicare il contratto a progetto (ad esempio, i call center).
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Onere della prova
Una delle caratteristiche principali della nuova norma, dal punto di vista operativo, è l’inversione dell’onere della prova: non è più il lavoratore a dover dimostrare che in realtà il rapporto di lavoro maschera un tempo indeterminato a un’altra forma contrattuale, è l’azienda che deve eventualmente dimostrare il contrario.