Con la circolare 140 del 14 dicembre 2012, l’INPS illustra applicazione, contribuzione e istruzioni per le imprese in vista dell’entrata in vigore da gennaio 2013 dell’ASPI, introdotta dalla la Riforma del Lavoro:
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La nuova assicurazione per l’impiego sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Resta invece fino al 2017 l’indennità di mobilità. I nuovi ammortizzatori ampliano la platea dei soggetti tutelati, cambiano misura e durata dell’indennità, e si caratterizzano per un diverso sistema di finanziamento che coinvolge le imprese:
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Ambito di applicazione
L’ASPI si applica ai seguenti soggetti (comma 2, articolo 2 della legge 92/2012):
- Lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato
- Apprendisti
- Soci lavoratori di cooperativa con contratto da subordinati ai sensi della legge n. 142/2001 (produzione e lavoro, piccola pesca marittima e acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.) e soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70
- Dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001
- Lavoratori subordinati dei settori artistico, teatrale e cinematografico (la riforma del lavoro ha abrogato l’art. 2, co. 69, lettera c del RDL 1827/35 che li escludeva dalla preesistente indennità di disoccupazione).
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ESCLUSI
- Dipendenti a tempo indeterminato delle PA di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (istituti e scuole di ogni ordine e grado, aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, università, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale).
- Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti (che hanno indennità Inpgi).
- Religiosi, anche se prestano attività di culto alle dipendenze di privati.
- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, a cui si applicano specifiche regole.
Contribuzione
Ci sono tre tipi di contributi a carico delle aziende per finanziare ASPI e Mini ASPI:
- contributo ordinario (art.2, commi 25-27 e comma 36, della riforma): con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende pagano un contributo ordinario dell’1,31% dell’imponibile a cui si aggiunge lo 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/78 (fondi inter-professionali). Quindi, le aziende pagano un contributo complessivo dell’1,61%, anche per gli apprendisti. Sono previste una serie di riduzioni per alcune settori o categorie di impresa.
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Contributo addizionale (art. 2, comma 28): sempre con effetto sui periodi a partire dal primo gennaio, c’è un contributo addizionale dell’1,40% dell’imponibile per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a termine). Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno un totale del 3,01% (1,61% + 1,40%). Attenzione: il contributo si paga per tutti i contratti a termine in essere al primo gennaio 2013, non solo per quelli stipulati dopo questa data.
Sono esclusi (comma 29 art.2): contratti di sostituzione di lavoratori assenti, contratti stagionali, apprendisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
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Contributo per interruzione di lavoro indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art.2, commi 31–35): è un contributo per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (in pratica, i licenziamenti) intervenuti a decorrere dal primo gennaio 2013. Riguarda anche l’apprendistato, anche nel caso in cui il contratto non venga rinnovato al termine della formazione.
Sono esclusi i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91. Esclusi anche, solo per il periodo 2013-2015, i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Sui criteri di determinazione del contributo e modalità di versamento l’Inps annuncia successive indicazioni.
Vediamo il dettaglio delle varie riduzioni e casi particolari.
Riduzioni del contributo ordinario
In base al comma 26 dell’articolo 2, si applicano le riduzioni che erano già previste dalle leggi 388/2000 (art. 120) e 266/2005 (art. 1, comma 361), ovvero:
- artigianato: riduzione dello 0,91%, aliquota ordinaria Aspi dovuta 0,40%.
- Commercio e pubblici esercizi con CUAF (cassa unica assegni familiari) ridotta: riduzione dell’1,13%, aliquota dovuta 0,18%.
- Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio con CUAF ridotta: riduzione dello 0,91%, aliquota ordinaria Aspi dovuta 0,40%.
- Agricoltura: riduzione dello 0,94%, aliquota ordinaria dovuta 0,37%.
- Partiti politici e sindacati non soggetti a CUAF: riduzione 1,16%, aliquota dovuta 0,15%.
Attenzione: in tutti questi casi l’aliquota indicata va poi aumentata dello 0,30%.
Il comma 27 estende poi le riduzione delle leggi 388/2000 e 266/2005 alle tipologie di dipendenti che erano esclusi dalle precedenti indennità di disoccupazione, quindi:
- soci delle cooperative D.P.R. n. 602/70,
- soci delle cooperative di cui alla legge n. 250/58,
- categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Solo per queste ultime categorie di lavoratori, sempre il comma 27 prevede la possibilità, previa adozione annuale di un apposito decreto interministeriale, di un allineamento graduale fino al raggiungimento dell’aliquota piena dell’1,31%, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l’anno 2017, e fino al raggiungimento dell’aliquota dello 0,30% con incrementi annuali pari allo 0,06% per ciascun anno dal 2013 al 2017.
Restituzione del contributo addizionale
Per incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, il comma 30 dell’articolo 2 della riforma prevede che quando il datore di lavoro, alla scadenza del contratto a termine, procede alla trasformazione a tempo indeterminato, possa recuperare il contributo addizionale dell’1,40% già versato fino a un massimo di sei mensilità.
Il recupero è possibile anche se l’assunzione a tempo indeterminato avviene entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, ma in questo caso si recuperano meno mensilità (bisogna sottrarre da sei quelle intercorse fra la fine del contratto e la stabilizzazione). Esempio: assunzione a maggio 2014 di un lavoratore il cui contratto scade nel dicembre 2013: si recuperano due mensilità.