Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro (legge n.92 del 28 giugno 2012) sono cambiate le regole lavoro occasionale accessorio: modificando gli articoli n.70 e n.72 de D. Lgs. n. 276/2003, è ora previsto il pagamento della prestazione attraverso i cosiddetti buoni lavoro (voucher).
Entrata in vigore
Prevista una fase transitoria: come si legge nel comma 33, «resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012 n.d.r.) e comunque non oltre il 31 maggio 2013».
Limiti di retribuzione
Una delle novità di maggiore rilievo riguarda il limite economico, che viene portato a 5mila euro ma considerato come totale percepito tra tutti i committenti dal lavoratore e non più riferito al singolo committente. In caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2mila euro.
Applicazione
Viene esteso il campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, con l’abrogazione dei settori di attività e delle categorie di prestatori precedentemente elencati nella normativa.
L’unica eccezione riguarda le imprese agricole che possono fare ricorso al lavoro occasionale accessorio solo se con volume d’affari superiore a 7.000 euro e se impiegano in questo ambito e per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale pensionati e giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni previsti da quest’ultimo.
Le aziende agricole con volume d’affari inferiore a 7.000 euro possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio per qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, non solo stagionale.
Sono stati eliminati i vincoli per l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale accessorio da parte di committenti pubblici, che ne limitavano il ricorso solo a determinate tipologie di prestatori e per specifiche attività di supporto a quelle istituzionali.
Per quanto concerne infine i lavoratori stranieri la novità di maggiore rilievo è rappresentata dall’inclusione del reddito da lavoro accessorio nell’ammontare di reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.