Dal 18 luglio 2012 è entrata in vigore la riforma del lavoro studiata dal ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012. Tra le tante novità introdotte dalla Legge n° 92 ci sono anche quelle relative al contratto a chiamata o intermittente.
Una tipologia di contratto che molto utilizzato soprattutto tra le imprese del commercio e del turismo e per la quale la riforma del lavoro ha riservato novità volte a disincentivare il ricorso a comportamenti illeciti.
Testo della Riforma del Lavoro
Comunicazione preventiva
Prima fra tutte bisogna nominare l’introduzione della comunicazione della chiamata, che obbliga il datore di lavoro ad inviare preventivamente al Ministero del Lavoro un avviso che informi di aver assunto un lavoratore con contratto di lavoro intermittente.
Una comunicazione che non comporta un onere gravoso per il datore di lavoro, essendo possibile inviarla attraverso fax, email o anche tramite SMS. È importante precisare che la comunicazione deve avvenire prima che la prestazione di lavoro prenda effettivamente il via, anche se per tempistiche e modalità esatte però ancora non c’è una normativa chiara.
In attesa di disposizioni più precise il documento di segnalazione contenente i dati del datore di lavoro (ragione sociale, c.f. e p.iva, indirizzo sede dei lavori), quelli del lavoratore (nome cognome codice fiscale), la durata dell’incarico, nonché informazioni sulla retribuzione e sulla contribuzione del lavoratore.
In caso di mancata segnalazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, al datore di lavoro potranno essere applicate sanzioni amministrative che vanno dai 400 ai 2.400 euro.
Età del lavoratore
Importante anche la novità introdotta relativamente all’età del lavoratore assunto con contratto intermittente, che viene variata a prescindere dalle attività previste dai CCNL o dalla stagione nel quale il rapporto viene richiesto: il contratto a chiamata si può sempre applicare, al lavoratore che ha meno di 24 anni, o in alternativa più di 55 anni (mentre prima il limite era 45).
Vecchi contratti
I contratti di lavoro intermittente stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della riforma del lavoro rimarranno validi per un anno, quindi fino al 18 luglio 2013, dopo di che sarà obbligatorio aderire alle nuove regole.
Update. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 20 del 1° agosto 2012, ha confermato la transitorietà dei vecchi contratti stipulati prima del 18 luglio 2012, che potranno continuare ad essere attivi fino al 18 luglio 2013.
Tempistiche e periodo transitorio
Per i nuovi contratti intermittenti e le nuove chiamate si applicano da subito le disposizioni della riforma del lavoro Fornero. Non è infatti previsto un periodo transitorio per il contratto intermittente e questa, secondo i consulenti del lavoro, sarebbe una delle grandi pecche della riforma del lavoro.
«Uno degli aspetti negativi che caratterizza la legge 92/12 (legge Fornero) è la mancata previsione di periodi transitori per l’applicazione delle novità normative, tecnica legislativa questa abitualmente utilizzata dai giuristi per gestire nel miglior modo possibile i rapporti in essere» sottolinea la circolare 14/2012 di Fondazione Studi Studi dei consulenti del lavoro.
Entrando nel merito del lavoro intermittente, la circolare spiega che a risultare particolarmente grave, è la presenza di un nuovo regime sanzionatorio per la mancanza di comunicazioni preventive associata alla mancanza di un periodo transitorio e del completamento dell’iter regolatorio.
Una situazione contraddittoria che ha portato anche la direzione generale Attività Ispettive del Ministero del Lavoro ad invitare gli ispettori ad utilizzare “prudenza e cautela nell’accertamento” (circolare 18/12). «Per questo sono forti e imbarazzanti le perplessità degli imprenditori e dei consulenti del lavoro che li assistono, chiamati a gestire lavoratori a chiamata già occupati ma applicando le nuove previsioni riguardanti, in particolare, la procedura e le ipotesi di utilizzo e i soggetti utilizzabili», concludono i consulenti del lavoro.
Applicazione
Il contratto di lavoro a chiamata non potrà più applicarsi durante week-end, ferie e festività in quanto l’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003 è stato abrogato.