La riforma del lavoro Monti – Fornero, si pone tra i principali obiettivi quello di rivedere e valorizzare i contratti di apprendistato come canale preferenziale di accesso al mercato del lavoro mediante una qualificazione o riqualificazione professionale.
Corsia preferenziale per giovani e lavoratori in mobilità senza limiti di età, aprendo anche ai datori di lavoro che svolgono l’attività in cicli stagionali.
La riforma rivede in parte la disciplina del Testo Unico dell’Apprendistato (DLgs n. 167/2011, in attuazione dell’art. 30 della L. n. 247/2007 e pubblicato in G.U. n. 236/2011), a sua volta integrata dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione collettiva di settore. Il TU aveva classificato in tre tipologie i contratti di apprendistato:
- diploma professionale (15-25enni) per il conseguimento di un titolo di studio in ambiente di lavoro;
- professionalizzante o contratto di mestiere (18-29enni) per apprendere un mestiere o conseguire una qualifica professionale;
- alta formazione e ricerca (18-29enni) per ottenere titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari, formarsi come ricercatori o svolgere il praticantato per iscriversi a Ordini Professionali.
La nuova disciplina è stata però riveduta e corretta dalla Riforma. Ad esempio con la reintroduzione della durata minima del contratto di apprendistato, che non può essere inferiore a sei mesi e che comprende il periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto.
Cambia poi la proporzione tra lavoratori specializzati e qualificati e apprendisti che il datore di lavoro può avere direttamente o anche indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione: 3 a 2, oppure 100% in caso di imprese con meno di 10 dipendenti, per un massimo di tre apprendisti nel caso di aziende senza maestranze qualificate e specializzate o in numero inferiore a tre unità.
Non è invece possibile stipulare un contratto di apprendistato nelle ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003.
Da precisare che per poter assumere nuovi apprendisti è necessario che al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, almeno per il 50% (ridotto al 30% per i primi 36 mesi di riforma) dei precedenti contratti di apprendistato vi sia stata prosecuzione del rapporto di lavoro.