L’articolo 12 del Ddl di riforma del lavoro Fornero – atteso all’esame della Camera dopo l’approvazione in Senato – prevede importanti novità per gli stage in azienda (come il diritto degli stagisti a ricevere un compenso) che comunque non diverranno subito operative: il Governo ha infatti 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma per adottare uno o più decreti legislativi che individuino principi e requisiti dei percorsi di formazione in azienda.
Al momento, le linee guida sui tirocini formativi e di orientamento sono:
- «valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo»;
- «puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività»;
- «individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza» (le sanzioni sono state stralciate);
- «il riconoscimento di una congrua indennità» (prima «previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di una indennità»).
Con riferimento al compenso – di cui alla lettera d) del comma 1 – viene stabilita «a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro».
La precisazione che «dall’applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»: potrebbe compromettere il pagamento di un compenso da parte degli Enti pubblici.
Infine, va notato che in caso di mancata corresponsione del compenso allo stagista è prevista una sanzione, che però è stata eliminata nel caso vengano a mancare gli elementi qualificanti dei tirocini (presenti nella precedente versione della riforma del lavoro).