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Riforma Lavoro: approvati emendamenti su flessibilità nelle assunzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 16 Maggio 2012
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:11

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Riforma del lavoro: novità sulle assunzioni, ora più flessibili per contratto a termine, apprendisti e lavoro a chiamata. Gli emendamenti al Ddl definitivamente approvati in Senato e quelli ancora al vaglio.

Approvati in Commissione al Senato i primi emendamenti al Ddl di riforma del lavoro in tema di flessibilità in entrata: i punti definitivamente approvati riguardano contratti a termine, apprendistato e lavoro intermittente.

Per concludere i lavori entro il 17 maggio è stato raggiunto un accordo nella maggioranza che sostiene il Governo Monti, mentre sono stati ritirati circa 500 dei mille emendamenti presentati inizialmente in Commissione.

Contratti a termine

Si allunga a 12 mesi (rispetto ai 6 previsti dal testo del Ddl del Governo) la durata del contratti di prima assunzione a termine per cui viene abolito l’obbligo per l’azienda, indicare per iscritto il cosiddetto “causalone“, ovvero la motivazione tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva del contratto a tempo determinato (la stessa cosa vale anche in caso di contratto di somministrazione).

Lo prevede l’emendamento dei relatori (testo 2) che ha trovato così un punto di incontro su uno dei temi più dibattuti di questa riforma (sull’articolo 3 del Ddl, che riguarda appunto i contratti a termine, c’erano circa un centinaio di emendamenti). La maggior flessibilità sui contratti a termine spiccava anche fra le richieste delle PMI.

La causale non è richiesta anche nel caso lo prevedano contratti collettivi controfirmati da sindacati e organizzazioni datoriali nell’ambito di processi organizzativi e nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva.

Viene poi ridotto a 20 e 30 giorni (dai 60 e 90 previsti dal Ddl, rispettivamente  per contratti di sei mesi e di durata maggiore) l‘intervallo consentito fra contratti a termine ma solo in caso di:

  • avvio di nuova attività;
  • lancio di prodotto o servizio innovativo;
  • implementazione di rilevante cambiamento tecnologico;
  • fase supplementare di significativo progetto di ricerca e sviluppo;
  • rinnovo o proroga di commessa consistente.

Apprendistato

L’assunzione di nuovi lavoratori con contratto di apprendistato non è più vincolata alla trasformazione a tempo indeterminato di almeno la 50% degli apprendisti nell’ultimo triennio, ma è sempre possibile.

Il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati si alza a 3/2 dall’attuale 1/1.

I paletti sulle assunzioni di apprendisti previsti dalla riforma non valgono nelle aziende sotto i 10 dipendenti.

Lavoro intermittente

Il lavoro a chiamata è consentito per i lavoratori sotto i 25 o sopra i 55 anni, qui c’è una stretta rispetto al testo del Ddl, che di fatto abrogava i paletti di età per il lavoro a chiamata.

Per attivare un rapporto di job on call basterà inviare un SMS, un fax o una e-mail certificata alla direzione provinciale del Lavoro.

Diminuiscono le sanzioni per chi omette l’obbligo di comunicazione, passando a una cifra fra 400 e 2400 euro (la formulazione del Ddl prevedeva sanzioni da 1000 a 6mila euro).

Emendamenti in fase di valutazione

La discussione in Senato prosegue ma c’è uno stallo sul tema dei voucher in agricoltura, che richiede il confronto fra ministro del Lavoro Elsa Fornero e titolare dell’Agricoltura Mario Catania.

Fra i temi in discussione e in attesa di approvazione finale:

  • Partite IVA: da approvare ancora, spicca l’emendamento dei relatori che allenta la stretta sui requisiti per la presunzione di subordinazione in azienda di professionisti a Partita IVA (portando da 8 a 6 il numero di mesi necessari per la trasformazione del rapporti di lavoro a collaborazione coordinata e continuativa (o a contratto a tempo indeterminato) e introducendo il tetto dei 18mila euro per identificare le “vere” Partite IVA.
  • Co.co.pro: in attesa di approvazione, l’emendamento dei relatori, che prevede un salario minimo garantito per i collaboratori a progetto e un assegno una tantum più congruo per chi perde il lavoro; lo stesso emendamento fa saltare la mini Aspi per questi precari, mancando al momento la copertura finanziaria.
  • Articolo 18: un emendamento del governo definisce meglio le possibilità del giudice di decidere il reintegro in caso di licenziamenti disciplinari (c’è una piccola stretta in questa senso, con una minor discrezionalità del giudice).