Con il Ddl di riforma del lavoro cambiamenti in vista per le imprese ed i lavoratori parasubordinati co.co.pro. (collaboratori a progetto), tra i contratti di lavoro più diffusi in Italia.
Le principali novità riguardano il salario base (importo minimo garantito, stabilito per legge) e l’ indennità di disoccupazione, introdotte da alcuni emendamenti al testo del Ddl di riforma del lavoro presentati dai due relatori Maurizio Castro e Tiziano Treu.
In base ai nuovi emendamenti, imprese e datori di lavoro saranno obbligati a corrispondere al lavoratore a progetto una retribuzione uguale o superiore a quanto stabilito con decreto del Ministero del Lavoro, calcolato in base alla media tra le tariffe del lavoro autonomo e dei contratti collettivi nazionali.
Fine rapporto
Nessuna copertura da parte della nuova assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) per i collaboratori a progetto (o co.co.pro.) al termine del rapporto di lavoro. Mancano infatti le risorse per dare vita ad una mini-Aspi per i parasubordinati come auspicato, ma un emendamento al Ddl di riforma del lavoro prevede un assegno una tantum di disoccupazione (se si perde il lavoro) un po’ più ricco rispetto a quello attuale.
In realtà, rivela l’INPS, a questa misura in questi anni si è ricorso molto poco: nel 2010 su 200 milioni di euro stanziati ne sono stati usati solo 19,6 milioni.
L’indennità sarà pari «al 7% del minimale annuo» e il periodo di sperimentazione per l’indennizzo di fine rapporto (paragonabile al TFR o all’indennità di disoccupazione) di cui potranno godere i parasubordinati con contratto da co.co.pro durerà tre anni.
La cessazione del rapporto di lavoro regolato da contratto co.co.pro. deve essere comunicata dal datore di lavoro entro cinque giorni e annotata sul Libro Unico del Lavoro, in caso di assicurazione INAIL, la comunicazione va inviata all’Istituto entro 30 giorni dalla cessazione della posizione assicurativa (PAT) o della voce di rischio. Al collaboratore deve essere invece rilasciato il modello CUD..
Aliquote contributive
Previsti poi maggiori costi contributivi per i datori di lavoro che assumono con contratto di tipo co.co.pro. e queste, tra l’altro, è una delle novità che più fa discutere. L’obiettivo del Governo è di disincentivare il lavoro precario a favore di quello da dipendente.
Per il 2012 le aliquote contributive sono state fissate nella misura del 27,72% per la generalità dei collaboratori e al 18% per i pensionati e titolari di altro rapporto assicurativo obbligatorio.
Vincoli del contratto co.co.pro.
Ricordiamo poi che, perché il collaboratore non possa pretendere il passaggio a dipendente con contratto a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dall’art. 61, comma 3 della Legge Biagi (d.lgs. n. 276/2003), è necessario che la collaborazione tra datore di lavoro e parasubordinato avvenga sotto determinate condizioni:
- assenza di vincolo a livello di orario di lavoro;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- prestazione resa a favore di un committente;
- rapporto di lavoro unitario e continuativo;
- nessun impiego di mezzi organizzati;
- retribuzione periodica prestabilita.
Contratti a progetto in Italia
Una realtà diffusa quella dei lavoratori parasubordinati in Italia, secondo i dati Isfol relativi al 2010: 1 milione 422 mila, di questi il 46,9% (676 mila) sono collaboratori a progetto (co.co.pro) con un reddito medio di 9.855 euro l’anno.
Il tipico lavoratore co.co.pro. ha un’età inferiore ai 30 anni (35,1%; il 28,7% ha tra i 30 e i 39 anni) e ha questo regime contributivo come esclusivo (84,2%). Un identikit che corrisponde a 569 mila lavoratori, con reddito medio annuo pari a 8.500 euro.
Numeri che fanno comprendere il perché della necessità di un importo salariale minimo stabilito per legge, previsto dagli emendamenti al Ddl di riforma del lavoro di Maurizio Castro e Tiziano Treu.