C’è un caso nel caso in questa riforma del lavoro, in relazione ai cambiamenti previsti per l’articolo 18: cosa succede ai dipendenti pubblici? La risposta al momento sembra essere che non cambia nulla, ovvero che i dipendenti pubblici non sono coinvolti dai cambiamenti relativi alla disciplina dei licenziamenti.
Lo ha dichiarato più volte il ministro del Lavoro, Elsa Fornero e lo ha sottolineato anche il titolo della Pubblica Amministrazione, Filippo Patroni Griffi, il quale nei giorni scorsi ha anche motivato la sua contrarietà all’introduzione di cambiamento ai licenziamenti del settore pubblico.
Ma, per quanto assurdo possa sembrare, tutte queste rassicurazioni ministeriali non sciolgono i dubbi relativi alla domanda iniziale, almeno quelli di natura tecnica.
Diverso trattamento tra pubblico e privato
Perché in Italia c’è una legge che prevede che lo Statuto dei Lavoratori, dunque anche l’articolo 18, si applichi al pubblico impiego. Ci sono addirittura dei dubbi di incostituzionalità, nel caso in cui si prevedesse un doppio binario pubblico-privato.
Si discute di un caso in cui le due controparti sembrano d’accordo nel voler lasciare così com’è la disciplina dei licenziamenti, prevedendo sempre il reintegro in caso di licenziamento illegittimo. Questa è infatti la posizione dei sindacati (tutti) e del Governo (nel pubblico impiego, l’azienda è lo Stato).
Ma a complicare questo quadro ci sono le proteste di chi ritiene ingiusto un trattamento diverso fra lavoratori pubblici e privati (in questo senso c’è una specie di protesta sul web), e questioni tecniche di natura giurisprudenziale.
Lavoratori pubblici
Partiamo da queste ultime: l’articolo 51, comma 2, della legge 165 del 2011 stabilisce che lo Statuto dei Lavoratori, e le «successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti». Dunque, i dipendenti pubblici sono illicenziabili per legge, sempre (come quelli del privato nelle aziende sopra i 15 dipendenti).
Ma la riforma del lavoro in discussione sta prevedendo una riforma dell’articolo 18, dunque una «successiva modificazione», che in base alla norma prima citata (legge 165/2001) si deve applicare ai dipendenti pubblici.
E come è noto, il “nuovo articolo 18” allo studio introduce la possibilità dell‘indennizzo economico al posto dei reintegro (che resta sempre obbligatorio solo per i licenziamenti discriminatori).
Dunque, per evitare che anche nel pubblico impiego ci sia la possibilità di indennizzare economicamente un lavoratore invece che reintegrarlo, la riforma del lavoro dovrebbe esplicitamente prevedere una deroga per il pubblico impiego. E pare che questo possa sollevare un rischio di incostituzionalità.
Da una parte, insomma, i tecnici ministeriali stanno presumibilmente lavorando per risolvere questa questione di natura tecnica.
La risposta del ministro della PA
Dall’altra c’è la polemica, che per esempio infuria sui social network, da Twitter a Facebook, dove si discute della disparità dei diritti fra lavoratori pubblici e privati. Una risposta è arrivata direttamente dal ministro della Pubblica Amministrazione Filippo Patroni Griffi, attraverso una lettera al Messaggero.
Il quale innanzitutto distingue fra i cosiddetti fannulloni (per i quali «sono state approvate leggi e strumenti che vanno in una direzione chiara») e i diritti del lavoratore pubblico e «in particolare la sua indipendenza e imparzialità», principio sancito dalla Costituzione.
Il ministro sottolinea che «bisogna capire dove pubblico e privato devono necessariamente divergere, in modo da utilizzare strumenti adeguati a queste differenze, e dove intervenire assicurando uniformità di disciplina». Tre le motivazioni per le quali il ministro ritiene che il dibattito sull’articolo 18 nel pubblico impiego sia «fuorviante»:
- L’accesso alla pubblica amministrazione avviene per concorso pubblico, in ossequio al principio di imparzialità. Quindi, il datore di lavoro «non ha la libertà di scegliersi il proprio collaboratore», un principio che tutela il cittadino il quale «nel momento in cui si rivolge all’amministrazione deve avere la presunzione che il funzionario pubblico agisca in maniera imparziale e con competenza». Sarebbe la stessa cosa, si chiede il ministro, se «ad assumere quel funzionario fosse stato il sindaco, il direttore della Asl o il ministro di turno?».
- Le tutele dei dipendenti pubblici sono a loro volta garanzia dello «stesso principio di imparzialità dell’azione amministrativa». I costituenti, spiega Patroni Griffi, «avevano ben chiaro l’obiettivo, quello cioè di costruire una amministrazione indipendente, sottraendola all’influenza del potere politico contingente». Fra l’altro, in alcuni casi la disciplina del rapporto di lavoro pubblico è «più rigida rispetto al privato (si pensi ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, alle ipotesi di sospensione cautelare, alla mancata progressione in carriera a fronte dell’esercizio di mansioni superiori di fatto)» e prevede «doveri derivanti non solo dalla legge o dai contratti ma da codici etici o di comportamento».
- La disciplina del licenziamento «è in equilibrio tra garanzie di legalità e doveri del lavoratore aggiuntivi a quelli previsti dal settore privato». Per esempio, «da un lato il dipendente può e deve essere licenziato se commette determinati reati o se ha comportamenti scorretti previsti dalla legge», e dall’altro al dirigente pubblico, come stabilito dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, «non può essere applicata la disciplina del dirigente privato che prevede la licenziabilità per il venir meno della fiducia», perché «nessun rapporto «fiduciario» può crearsi tra dirigente pubblico e vertice politico amministrativo. Semmai si può parlare di leale collaborazione affinché l’amministrazione possa funzionare meglio».
Fuorviante l’articolo 18 nel pubblico
E allora, conclude il ministro, perché «è fuorviante il discorso dell’applicazione dell’articolo 18 al settore pubblico?».
- Per i licenziamenti discriminatori, la disciplina è «identica nel settore pubblico e nel settore privato» quindi il problema non sussiste.
- Per i licenziamenti disciplinari, la norma del settore pubblico è «molto dettagliata proprio per evitare che possano essere utilizzati per finalità diverse».
- Infine, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico «non può trovare applicazione nel pubblico in quanto in questi casi c’è una disciplina ad hoc che riguarda i casi in cui le pubbliche amministrazioni abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria». Qui scattano la mobilità presso altre pubbliche amministrazioni e l’eventuale «collocazione in disponibilità con trattamento economico pari all’80% dell’ultimo stipendio per due annualità».
Qui il ministro fa riferimento alle norme relative alla mobilità del pubblico impiego (non a quelle relative all’articolo 18, dunque). Il riferimento normativo principale per il lavoro nel pubblico impiego è rappresentato dal Testo Unico sul Pubblico Impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), le disposizioni sulla mobilità sono state recentemente cambiate dalla Legge di Stabilità 2011, il cui articolo 16 sostituisce l’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.